Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356,

primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria

Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali

di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453,

terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per

l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella

fase dibattimentale).

Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.

Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo

comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti

che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non

sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano

indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate

non fondate con la sentenza n. 76 del 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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