Codice di procedura penale

Art. 436 c.p.p. — Provvedimenti del giudice

Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 137/1985

    Questione inammissibile
    9 maggio 1985

    dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985. F.…

    Art. 435 c.p.p. · Art. 436 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/1964

    Questione infondata
    23 giugno 1964

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza 17 ottobre 1963, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, P…

    Art. 435 c.p.p. · Art. 436 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 458 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art436 · fonte del testo

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