Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Verbania nel procedimento penale a carico di Botteselle Giuseppe ed

altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Verbania solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 102 (recte: 112)

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 424 del

codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il

G.I.P. possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli

atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da

come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".

2. - Il remittente, ritenuto di non poter pronunciare, ai sensi

dell'art. 424 del codice di procedura penale, all'esito della

discussione, altro provvedimento che sentenza di non luogo a

procedere o decreto che dispone il giudizio, sostiene che tale

limitazione di poteri, e la mancata previsione di un potere di

trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché descriva

diversamente il fatto, pone in dubbio la legittimità costituzionale

della norma in riferimento ai seguenti parametri:

a) art. 3 della Costituzione: in quanto sarebbe irragionevole,

pur in presenza di un processo di parti, vincolare il giudice, nella

definizione del fatto-reato, alla descrizione del pubblico ministero;

ed ancor più irragionevole ove si consideri che il G.I.P. in sede di

udienza preliminare è l'unico giudice che fisiologicamente nel corso

del processo prende cognizione di tutti gli atti di indagine, mentre

il giudice del dibattimento potrebbe non venire a conoscenza, in

relazione al comportamento processuale delle parti, di elementi

essenziali ed essere pertanto fuorviato per "ignoranza" da una

realtà meramente processuale: dal che discenderebbe la necessità

logica che all'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. abbia i

necessari poteri propulsivi e sollecitativi per adeguare il thema

decidendum alla realtà storica emergente;

b) art. 97 della Costituzione: in quanto la mancanza di un

siffatto potere del G.I.P. contrasterebbe con il principio di

imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, dal momento che

l'erronea descrizione del fatto potrebbe portare ad una decisione

erronea del giudice del dibattimento;

c) art. 112 della Costituzione: atteso che le situazioni sopra

indicate potrebbero compromettere, in forza di un giudicato,

l'esercizio in concreto dell'azione penale. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Verbania solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

424 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede

che il G.I.P. possa, nell'esito dell'udienza preliminare, trasmettere

gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente

da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".

Il giudice remittente, premesso che la norma impugnata non

consente, a suo avviso, diversa alternativa all'esito della

discussione che quella della pronuncia della sentenza di non luogo a

procedere o del decreto che dispone il giudizio, rileva che la

mancata previsione del potere di trasmettere gli atti al pubblico

ministero affinché descriva diversamente il fatto contestato può

porsi in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione: in quanto il giudice sarebbe

irragionevolmente vincolato nella definizione del fatto-reato alla

decisione del pubblico ministero;

con l'art. 97 della Costituzione: poiché il principio di

imparzialità e buon andamento dell'amministrazione risulterebbe

compromesso dal momento che l'erronea descrizione del fatto potrebbe

portare ad una erronea decisione del giudice del dibattimento;

con l'art. 102 (recte: 112) della Costituzione: per la possibile

compromissione, in forza di un giudicato, dell'esercizio effettivo

dell'azione penale.

2. - La questione non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo muove

dal presupposto che l'art. 424 del codice di procedura penale non sia

suscettibile di ricevere altra interpretazione al di fuori di quella

che impone al giudice per le indagini preliminari, anche a fronte

dell'esigenza di una diversa formulazione del fatto, di scegliere

soltanto tra sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone

il giudizio, senza possibilità di sollecitare il pubblico ministero

ad apportare adeguate modifiche, in fatto, al capo d'imputazione.

3. - In realtà, l'interpretazione della norma fatta propria dal

giudice remittente non risulta condivisa dalla prevalente

giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che ha sinora

espresso diverse soluzioni interpretative sul punto.

Mentre alcuni giudici di merito hanno ritenuto possibile,

nell'udienza preliminare, l'applicazione analogica dell'art. 521,

secondo comma, che prevede, all'esito del dibattimento, la facoltà

del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero ove accerti

che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il

giudizio, la Corte di cassazione, invece, ha recentemente avallato,

al medesimo fine, una soluzione fondata sull'interpretazione

estensiva dell'art. 423, comunque idonea ad evitare il dubbio di

costituzionalità prospettato dal giudice a quo.

4. - Non è compito di questa Corte indicare opzioni nell'ambito

delle varie soluzioni interpretative, ove queste siano tutte

egualmente legittime in raffronto al dettato costituzionale.

Nondimeno alcune considerazioni generali possono riassumere

brevemente taluni punti fermi nella disciplina dell'udienza

preliminare.

Nella situazione delineata dal giudice remittente, il principio

che viene in primo luogo in luce è, evidentemente, quello della

necessaria aderenza del fatto contestato all'imputazione formulata;

ove quindi il giudice per le indagini preliminari pronunci un

provvedimento caratterizzato dall'esigenza che il pubblico ministero

precisi ulteriormente, o modifichi, il fatto enunciato nella

richiesta di rinvio a giudizio (sia che ne individui la fonte

normativa nell'art. 521, ovvero nell'art. 423), detta decisione non

solo risulta pienamente coerente con la necessità di correlare

l'imputazione a quanto di diverso può emergere nel corso

dell'udienza preliminare, ma - come sottolinea la Corte di cassazione

- "deve ritenersi doverosa ai fini del rispetto del diritto di

difesa".

5. - Proprio quest'ultimo rilievo è suscettibile di ulteriori

approfondimenti e mostra come la riferita interpretazione degli artt.

423 e 521, con i suoi conseguenti riflessi sulla norma posta

dall'art. 424, può ritenersi, come si è detto, corretta sotto il

profilo costituzionale.

Dal principio generale della necessaria correlazione tra accusa e

sentenza, posto non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato

ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo

giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, può

desumersi che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto

emerge dagli atti è un'esigenza presente in ciascuna fase

processuale, e quindi anche nell'udienza preliminare, come

chiaramente lo stesso disposto dell'art. 423 dimostra.

Anche la successiva disposizione dell'art. 429, lett. d),

allorquando pone obbligo al giudice di enunciare, nel decreto che

dispone il giudizio, l'indicazione sommaria delle fonti di prova e

dei fatti cui esse si riferiscono, non può evidentemente intendere

(in aderenza anche al principio del libero convincimento del giudice)

null'altro che i fatti così come effettivamente emersi all'esito

dell'udienza preliminare ed apprezzati dall'organo giudicante

nell'autonomia delle sue funzioni giurisdizionali.

Se così non fosse, la norma obbligherebbe illegittimamente il

giudice ad operare un rinvio a giudizio contrario alle sue

convinzioni per una imputazione non riscontrabile negli atti

processuali che offrono fonti di prova che di essa non possono

costituire idoneo e specifico supporto.

6. - Rimane, invero, l'unica altra alternativa astrattamente

possibile, ove il giudice dell'udienza preliminare fosse vincolato al

fatto così come rubricato dal pubblico ministero; se infatti, per le

ragioni ora esposte, il giudice non può disporre il rinvio a

giudizio in relazione ad un'imputazione che egli ritiene priva di

concreto contenuto materiale, sarà conseguentemente obbligato al

proscioglimento dall'imputazione così come formalmente contestata,

mentre il pubblico ministero dovrà poi procedere ex novo per i fatti

realmente emersi.

Ma anche tale possibile esito dell'udienza preliminare - fondato

più sulla lettera dell'art. 424 che su approfondite ragioni di

ordine logico-sistematico - viene però escluso in base al riferito

orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione degli artt. 423 e

521.

Se nell'udienza preliminare la modifica o l'integrazione

dell'imputazione, e persino l'introduzione di un fatto nuovo (con il

consenso dell'imputato), sono effettuate oralmente dal pubblico

ministero, anche con semplice comunicazione al difensore se

l'imputato non è presente, ciò avviene proprio al fine di portare a

conclusione nella medesima fase processuale l'attività di controllo

giurisdizionale volta a delibare il fondamento dell'accusa ed a

fissare il thema decidendum. Sono così evitate, anche mediante il

ricorso alle integrazioni probatorie previste dall'art. 422, le

situazioni di stallo decisorio, dovute all'impossibilità di decidere

allo stato degli atti, che, altrimenti, comporterebbero una

regressione del procedimento con il rinvio degli atti al pubblico

ministero perché inizi di nuovo l'azione penale.

A ciò si aggiunga che la novella legislativa introdotta con legge

8 aprile 1993, n. 105, recante, all'art. 1, la soppressione

dell'inciso "evidente" dal primo comma dell'art. 425, ha

sostanzialmente modificato la regola di giudizio sottesa alla

sentenza di non luogo a procedere, rafforzando chiaramente il potere

valutativo del giudice dell'udienza preliminare, così che

quest'ultima possa funzionare come filtro di maggior consistenza

rispetto al dibattimento.

7. - Se questa è quindi la funzione assegnata dal legislatore

all'udienza preliminare, nulla, nella lettera e nello spirito della

disciplina in esame, vieta che alle modifiche dell'imputazione

ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato

mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando

l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti

espressamente a tali adempimenti.

È appena il caso di aggiungere, infine, che la stessa lettera

dell'art. 423 non esclude che detta facoltà del giudice possa essere

esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché "nel

corso dell'udienza", e cioè prima della pronuncia dei provvedimenti

previsti, sul merito della regiudicanda, dall'art. 424.

8. - Posto quindi che la norma impugnata, interpretata alla

stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude al giudice per

le indagini preliminari il potere di ordinare la trasmissione degli

atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto

contestato, la questione deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 424 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari