Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, configura il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini come condizione di procedibilità: soluzione, questa, che porrebbe la norma impugnata in contrasto con plurimi parametri costituzionali, in mancanza della previsione di un termine finale per la presentazione della relativa richiesta da parte del pubblico ministero. Infatti il rimettente è investito, quale giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in assenza del prescritto provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, sicché lo specifico profilo sul quale si incentrano le censure di costituzionalità - vale a dire l'omessa previsione di un termine entro il quale la riapertura può essere utilmente richiesta - non incide in alcun modo sulla decisione che il giudice 'a quò è chiamato ad adottare. - Sulle questioni fomulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 199/2001, n. 233/2001, n. 351/2001.
Art. 414 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost.