Art. 414 c.p.p. — Riapertura delle indagini

Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.((La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.)) Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335. (( Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. ))

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/2003

    Questione inammissibile
    28 febbraio 2003

    Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, configura il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini come condizione di procedibilità: soluzione, questa, che porrebbe la norma impugnata in contrasto con plurimi parametri costituzionali, in mancanza della previsione di un termine finale per la presentazione della relativa richiesta da parte del pubblico ministero. Infatti il rimettente è investito, quale giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in assenza del prescritto provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, sicché lo specifico profilo sul quale si incentrano le censure di costituzionalità - vale a dire l'omessa previsione di un termine entro il quale la riapertura può essere utilmente richiesta - non incide in alcun modo sulla decisione che il giudice 'a quò è chiamato ad adottare. - Sulle questioni fomulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 199/2001, n. 233/2001, n. 351/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 345 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 270/1992

    Questione infondata
    12 giugno 1992

    Come la Corte ha già affermato, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. per il compimento delle indagini preliminari non ha più modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attività di indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, e non potendo quindi interferire su quelle successivamente disposte dal giudice. Pertanto - contro quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione - il decorso dei termini di cui agli artt. 405, 406 e 407, non impedisce al giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale di ordinare al pubblico ministero, con le necessarie indicazioni, la riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 554, secondo comma, quale risulta in seguito alla sentenza n. 445 del 1990, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Di conseguenza, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il 'petitum' perseguito dal giudice 'a quò, viene meno il presupposto del sollevato incidente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 cod. proc. pen., 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost.). - O. n. 436/1991.

    Art. 414 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 50 parole aggiunte.

Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.aggiunto: La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335aggiunto: . Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art414 · fonte del testo

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