Codice di procedura penale

Art. 313 c.p.p. — Procedimento

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Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosita' sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosita' sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 25 agosto 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 228/1999

    Questione infondata
    11 giugno 1999

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermità di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e ciò, sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non è vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che è, si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identità di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosità sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.

    Art. 206 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 312 c.p.p. · Art. 313 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art313 · fonte del testo

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