Art. 310 c.p.p. — A p p e l l o

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2015 al 17 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →

Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell 'appello e' dato immediato avviso all' autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ((con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione)). L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva. 71

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

71

La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."

Testo in vigore dal 8 maggio 2015 al 17 dicembre 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 71/1996

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1996

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto - postoché il rispetto del "principio di assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello di merito) implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di incisività tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, può dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti 'de libertatè - il decreto che dispone il giudizio, comportando in presenza di prova insufficiente o contraddittoria, una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessità del dibattimento, non può ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione 'de libertatè, avente ad oggetto la tutela del bene primario della libertà personale. - Cass. S.U. pen. nn. 36/1995; 38/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 189/1997

    Questione infondata
    18 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto il parametro costituzionale dell'art. 97, primo comma, Cost., evocato dal giudice rimettente, non è pertinente alla fattispecie. Invero, l'organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, secondo una regola che può riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale ne' le regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze tra diversi giudici. - Cfr. S. nn. 122/1997; 84/1996; nonché O. nn. 103/1997; 7/1997; 275/1996; 147/1996; 99/1996; 257/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 310 c.p.p. · Art. 97 cost. · Art. 309 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 212/1996

    Questione inammissibile
    21 giugno 1996

    Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., sono stati già dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte denunziata dal giudice rimettente, mentre il richiamo all'art. 311 stesso codice non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure. - S. n. 71/1996. red.: A. M. Marini

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p. · Art. 311 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (22)

Se ne mostrano 10 su 22, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1996 al 8 maggio 2015. 68 parole aggiunte.

… e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti aggiunto: con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art310 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari