Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

ottobre 1996 dal tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale

a carico di Di Palma Sabatino, iscritta al n. 1327 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 10

ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in

precedenza adottato un provvedimento in ordine alla richiesta di

revoca o modifica di una misura cautelare personale disposta nei

confronti dell'indagato;

che l'ordinanza di rimessione richiama diverse pronunce della

Corte costituzionale e tra esse, in particolare, la sentenza n. 131

del 1996, relativa all'incompatibilità al giudizio per il giudice

che sia stato componente del tribunale dell'appello ex art. 310 cod.

proc. pen., osservando che anche nell'ipotesi prospettata e

verificatasi nel giudizio a quo si delinea la violazione dei

parametri costituzionali sopra indicati, in termini analoghi a quelli

oggetto della pronuncia anzidetta, giacché la decisione in ordine

alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale,

sotto il profilo della valutazione della persistenza delle esigenze

cautelari, determina un potenziale pregiudizio rispetto alla

valutazione conclusiva sul merito dell'accusa;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, anteriore

alla proposizione della presente questione di costituzionalità, è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma

2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini

preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la

revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato

una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una

misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata

sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sala

Consilina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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