Art. 225 c.p.p. — Nomina del consulente tecnico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 5 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 febbraio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 50/1972

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione formale. Così deciso in Rom…

    Art. 223 c.p.p. · Art. 225 c.p.p.

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  • Sentenza n. 86/1968

    Ha colpito questo articolo
    5 luglio 1968

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del Codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater del Codice di procedura penale; dichiara inoltre la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in ri…

    Art. 225 c.p.p. · Art. 232 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1974

    Questione infondata
    18 aprile 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 del decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1971, n. 62, proposta dal pretore di Gallarate con l'ordinanza in epigrafe, in rifer…

    Art. 225 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 3 Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art225 · fonte del testo

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