Codice di procedura penale

Art. 226 c.p.p. — Conferimento dell'incarico

Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali". Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1975

    Questione infondata
    21 maggio 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, e 339 del codice di procedura penale (nel testo antecedente alla legge n. 98 del 1974), sollevata, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 34 d…

    Art. 226 c.p.p. · Art. 339 c.p.p. · Art. 15 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 34/1973

    Questione infondata
    6 aprile 1973

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del codice di procedura penale proposta dal tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1…

    Art. 226 c.p.p. · Art. 15 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art226 · fonte del testo

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