L'articolo 225 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e' sostituito dal seguente: (Sommarie, informazioni) "Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti. All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e cio' dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere. Al deposito degli atti stessi, nonche' dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227".

Testo vigente dal 23 marzo 1971

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1971-03-18;62~art3 · fonte del testo

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