Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

21 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico

di Nachamie David, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3

giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Nachamie

David, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 527 del codice

penale, il pretore di Bologna sollevava, su eccezione della difesa,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 223,

secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art.

24 della Costituzione.

Osserva il pretore, nell'ordinanza di remissione, emessa il 21

marzo 1970, che la norma impugnata aveva consentito all'autorità di

polizia di interrogare l'indiziato il 22 luglio 1969, subito dopo il

fatto, senza l'ausilio di un interprete ufficiale. Pertanto non avevano

trovato applicazione le garanzie disposte dall'art. 326 c.p.p. per

l'interrogatorio dello straniero nella istruzione formale, quali

l'eventuale acquisizione agli atti di una corrispondente dichiarazione

scritta in lingua originaria dell'imputato, se da lui voluta, e la

partecipazione necessaria dell'interprete all'interrogatorio

dell'imputato, anche se reso in una lingua straniera conosciuta dal

giudice.

L'inapplicabilità di tali disposizioni poteva ripercuotersi,

secondo il giudice a quo, in danno dell'imputato, con conseguente

violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione, specie considerandosi l'estensione alle indagini di

polizia giudiziaria di molte norme disciplinanti l'istruzione formale,

già operante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86

del 1968.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere se l'articolo 223, secondo comma,

del codice di procedura penale, consentendo all'autorità di polizia

giudiziaria di procedere all'interrogatorio dello straniero senza

l'ausilio obbligatorio di un interprete e senza la possibilità per

l'imputato di far inserire nel processo verbale una eventuale sua

dichiarazione scritta, non contrasti con il diritto di difesa,

garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata risulta dal

combinato disposto degli artt. 223 e 225 del codice di procedura

penale, quest'ultimo specificamente concernente il sommario

interrogatorio dell'indiziato ad opera della polizia giudiziaria.

La questione di costituzionalità è stata sollevata dal pretore di

Bologna in rapporto ad un disposto normativo già modificato all'epoca

in cui venne emessa l'ordinanza di remissione, ma con riferimento ad

un'ipotesi (l'interrogatorio di uno straniero avvenuto il 22 luglio

1969) ricadente sotto l'impero della originaria formulazione della

norma, sia pure nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 86 del 1968, che il pretore ritiene applicabile alla

fattispecie.

Così circoscritto l'oggetto del giudizio, occorre riconoscere che

la disposizione impugnata consentiva, nel suo significato anteriore

alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'elusione delle garanzie

stabilite, in tema d'interrogatorio dello straniero, dall'art. 326

c.p.p. per l'istruzione formale.

Pertanto alla stregua dei principi già enunciati da questa Corte

con le sentenze n. 148 del 1969 e n. 86 del 1968, e seguiti dallo

stesso legislatore nelle recenti novelle al codice di procedura penale,

deve concludersi che la norma impugnata contrasta con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, giacché il diritto di difesa dello

straniero non riceve adeguata tutela senza la obbligatoria assistenza

di un interprete e senza la possibilità di consegnare dichiarazioni

scritte nella propria lingua, da inserirsi nel processo verbale.

Il nuovo testo dell'art. 225 c.p.p. (introdotto dalle leggi 5

dicembre 1969, n. 932, e 18 marzo 1971, n. 62), impone invece in ogni

caso l'osservanza delle norme sulla istruzione formale, escluso

l'obbligo di deferire il giuramento, facendo salva l'ipotesi che la

legge disponga altrimenti. L'autorità di polizia è quindi da tempo

obbligata ad osservare le garanzie stabilite dall'art. 326 c.p.p.

quando procede al sommario interrogatorio dell'indiziato straniero,

giacché l'estensione delle più ampie garanzie a dette indagini è

sancita in via generale dalle nuove disposizioni, cui non deroga il

secondo comma dell'art. 223 c.p.p., contenente una norma meramente

permissiva e non eccezionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 223 e 225 del

codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, prima

dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932,

all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario

interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie

dettate dalle norme sull'istruzione formale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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