Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis,

primo comma, 366, secondo comma, e 225 del codice di procedura penale e

dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale in relazione

all'art. 530 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9

dicembre 1970 dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a carico

di Romeo Mario, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo

1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Romeo Mario, indiziato del delitto di atti osceni (art. 527 c.p.)

e - per essere stati tali atti compiuti in presenza di minori degli

anni sedici - anche di quello di corruzione di minorenni (art. 530

c.p.), il 24 giugno 1970 veniva interrogato dai carabinieri, giusta le

norme all'epoca vigenti, senza la previa notifica al difensore

dell'avviso volto a sollecitare il suo intervento all'interrogatorio e

successivamente denunziato al pretore di Pontedera.

Benché le parti lese non sporgessero querela, il Romeo veniva

citato a comparire all'udienza del 9 dicembre stesso per rispondere di

entrambi i delitti, divenendo, a motivo della connessione, procedibile

d'ufficio anche quello di cui all'articolo 530 del codice penale.

Su richiesta del difensore dell'imputato, il pretore, con

ordinanza, sollevava due questioni di costituzionalità e, ritenendole

rilevanti e non manifestamente infondate, ne rimetteva la decisione

alla Corte.

Con la prima questione, in rapporto all'interrogatorio reso

dall'indiziato ai carabinieri, il pretore denunziava gli articoli 304

bis (testo originario), 366 e 225 del codice di procedura penale,

ritenendoli in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, relativo al

diritto di difesa, nella parte in cui quegli articoli "non prevedono

l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato".

Con la seconda questione, in rapporto alla procedibilità per il

reato di corruzione di minorenni, il pretore denunziava l'art. 542,

comma terzo, n. 2, in relazione all'art. 530, del codice penale, nella

parte in cui dispone che, per quel delitto, che è perseguibile a

querela, si procede d'ufficio se esso è connesso ad altro delitto

(nella specie, atti osceni) perseguibile d'ufficio. Il che, secondo il

giudice a quo, contrasterebbe col principio di eguaglianza, tutelato

dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché creerebbe una

disparità, per ragione della connessione, tra cittadini che commettono

lo stesso reato.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Dinanzi alla Corte le parti non si costituivano, ma interveniva il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che fossero dichiarate infondate

entrambe le questioni proposte con l'ordinanza del pretore di

Pontedera.

In ordine alla prima questione, la difesa dello Stato rileva che

essa è stata già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 190 del

1970; inoltre, il problema dell'assistenza del difensore

all'interrogatorio dell'imputato è stato risolto dal legislatore con

il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito in legge 18 marzo 1971, n.

62, il quale opera non solo nell'istruzione formale ma anche nella fase

di indagini della polizia giudiziaria.

Per quanto concerne la seconda questione, l'Avvocatura rileva che,

non soltanto le situazioni evidenziate nell'ordinanza sono tra loro

sostanzialmente diverse, ma che vi sono anche razionali motivi per

prevedere in rapporto ad esse una disciplina differenziata. Posto che

la norma in esame prevede non una semplice connessione di procedimenti

ma la cosiddetta connessione sostanziale di reati, è evidente che (nel

caso in cui al reato di corruzione di minorenni sia strettamente

connesso un altro reato perseguibile di ufficio); verrebbero a mancare

quei motivi che hanno indotto il legislatore a lasciare alla

valutazione della persona offesa l'opportunità di mettere in luce,

attraverso il procedimento penale, fatti che toccano profondamente la

sfera della vita privata.

All'udienza di discussione l'Avvocatura concludeva in conformità

delle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

1. La prima questione proposta con l'ordinanza di rimessione

concerne gli artt. 304 bis (testo originario), 366, comma secondo, e

225 del codice di procedura penale (quest'ultimo nel testo modificato

dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), "nella parte in cui non prevedono

l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato".

Tali articoli vengono denunziati con riferimento all'art. 24 della

Costituzione, relativo al diritto di difesa.

Al riguardo va rilevato che il decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2

(convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1971, n. 62),

modificando il testo dell'art. 304 bis c.p.p., ha compreso anche

l'interrogatorio dell'imputato tra gli atti ai quali il difensore ha

diritto di assistere.

Poiché però la Corte, già con sentenza 190 del 1970, ha deciso

la questione proposta circa l'anteriore testo dell'articolo 304 bis,

dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui,

nella istruzione formale, essa non comprendeva l'interrogatorio

dell'imputato tra gli atti ai quali il difensore ha diritto di

assistere, il rinvio al giudice a quo deve ritenersi superfluo, mentre

la questione, da lui proposta negli stessi termini, va dichiarata

manifestamente infondata.

Alla stessa conclusione di manifesta infondatezza della questione

deve pervenirsi anche per quanto concerne gli altri due articoli del

codice di procedura penale: 366, comma secondo, e 225 (nel testo

modificato di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), questione la

quale, sotto questo stesso profilo, è stata dichiarata non fondata

dalla Corte con sentenza n. 62 del 1971.

2. La seconda questione proposta con la stessa ordinanza concerne

l'art. 542, comma terzo, n. 2, codice penale, in relazione al 530

stesso codice, nella parte in cui dispone che, per il delitto di

corruzione di minorenni, perseguibile a querela, si proceda invece

d'ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto (nel caso atti

osceni) perseguibile d'ufficio. Secondo il giudice a quo, la norma

dell'art. 542 sarebbe illegittima perché contrasterebbe con il

principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, Cost., in

quanto creerebbe una disparità di trattamento, in ragione della

connessione, tra cittadini responsabili dello stesso reato.

La questione non è fondata.

Invero non può negarsi che a coloro che commettono il delitto di

corruzione di minorenni, come anche a quelli che si rendano

responsabili di delitti contro la libertà sessuale, l'art. 542 del

codice penale riservi un trattamento differenziato, quanto alla

procedibilità, a seconda che il fatto sia o non sia connesso ad altro

delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Nel primo caso

infatti si procede anche se non vi è querela, mentre nel secondo non

si può procedere se manchi la querela della parte offesa.

Ma tale differenziazione introdotta dal legislatore in sede di

procedibilità per gli stessi reati non offende il principio di

eguaglianza perché trova giustificazione in un motivo del tutto

razionale, cui sta a fondamento la ragione alla quale lo stesso

legislatore si è ispirato quando, per quei fatti delittuosi,

indubbiamente gravi, che offendono la libertà sessuale o turbano la

coscienza, che si presume ingenua, di minori degli anni sedici,

corrompendone i costumi, ha chiesto che, per procedere contro i loro

autori, occorra la querela della parte lesa.

Tale ragione si rinviene nella opportunità di lasciare arbitre le

persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza

fatti riguardanti la loro vita intima, rimasti ordinariamente ignorati,

e la cui propalazione può arrecare danno, a volte anche maggiore di

quanto non ne abbia da se prodotta l'azione delittuosa subita.

È ovvio però che quando questa remora, che ha ispirato la

prudenza del legislatore, viene a cadere perché la connessione

materiale (e non anche quella solo processuale ex art. 45 c.p.p.) di

tali delitti punibili a querela con altri perseguibili d'ufficio rende

necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza dei fatti relativi a

questi ultimi, ma connessi, almeno in parte anche ai primi, non vi è

più alcun motivo per sottrarre i colpevoli di essi alla loro

responsabilità e alla regola generale relativa alla iniziativa

pubblica nella persecuzione dei reati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli articoli del codice di procedura penale: 304 bis,

comma primo (testo originario), 366, comma secondo, e 225 (nel testo di

cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), proposte con l'ordinanza 9

dicembre 1970 del pretore di Pontedera, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, e già decise con le sentenze n. 190 del 1970 e n.

62 del 1971;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, comma terzo, n. 2, in relazione all'articolo 530, del

codice penale, proposta dallo stesso pretore, in riferimento all'art.

3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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