Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 225, secondo

comma, del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge

5 dicembre 1969, n. 932, e dal d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito,

con modificazioni, nella legge 18 marzo 1971, n. 62, promosso con

ordinanza emessa il 5 febbraio 1972 dal pretore di Gallarate nel

procedimento penale a carico di Dolce Anna, iscritta al n. 101 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Anna Dolce, il

pretore di Gallarate, con ordinanza 5 febbraio 1972, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura

penale, nel testo risultante anche dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932,

e dal d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 62 del 18 marzo dello stesso anno.

Ad avviso del pretore, sussisterebbe una non giustificata

disparità di trattamento tra l'indiziato arrestato o fermato e quello

a piede libero. Ciò in quanto soltanto nei confronti di quest'ultimo

la polizia giudiziaria, nell'urgenza di raccogliere le prove, può

effettuare, tra gli atti istruttori ritenuti necessari, il sommario

interrogatorio.

La norma denunziata non consentirebbe all'arrestato o fermato di

fornire, fin dal primo momento, prove a suo favore, specie quando vi

sia il pericolo della loro irrimediabile perdita; e, correlativamente,

impedirebbe al magistrato di procedere ad una valutazione ampia e

completa dei fatti, potendosi avvalere soltanto dell'esposizione che ne

è contenuta nel rapporto, in mancanza delle dichiarazioni

dell'imputato alla polizia giudiziaria.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del

vigente testo dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura

penale quale risulta dalle modifiche apportate dall'art. 3, secondo

comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (non innovato dal

corrispondente art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, che ha

convertito con modificazioni il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2) in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - in quanto vieta alla

polizia giudiziaria di compiere determinati atti e, in particolare, di

procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato e del fermato,

mentre lo consente quando l'indiziato di reato sia a piede libero.

2. - La questione non è fondata.

È da premettere che non è esatto ciò che si legge nell'ordinanza

di rimessione, cioè che, per il divieto dell'art. 225, secondo comma,

siano preclusi alla polizia giudiziaria gli atti istruttori in

generale, dappoiché detto divieto riguarda esclusivamente il sommario

interrogatorio, oltre le ricognizioni di persona ed i confronti, che

importano la presenza dell'arrestato o del fermato.

L'interrogatorio (sommario o formale che sia) è un delicatissimo

atto della vicenda processuale, perché partecipa della natura di mezzo

di prova e di esplicazione di attività difensiva (personale), sicché

la Corte (sentenza n. 190 del 1970) lo ha munito di rigorose garanzie

al fine di assicurarne la genuinità del contenuto e la fedeltà delle

risultanze: tra l'altro, ha ammesso la presenza del difensore tecnico

all'interrogatorio anche operato dalla polizia giudiziaria.

Ma poiché tale presenza non è obbligatoria (obbligatorio è porre

in grado il difensore di assistervi: art. 304 bis, modificato dal

citato decreto-legge n. 2 del 1971, convertito nella legge n. 62 dello

stesso anno, e art. 304 ter, anche in relazione all'art. 392 cod. proc.

pen.: sentenza n. 62 del 1971; si vedano anche le sentenze n. 52 del

1965 e n. 86 del 1968), il legislatore ha correttamente interpretato e

soddisfatto le esigenze difensive con lo statuire che, allorché

l'indiziato sia in istato di arresto o di fermo (artt. 235, 236, 238,

241 cod. proc. pen.), "all'interrogatorio deve provvedere soltanto il

Procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in

carcere prevista dall'art. 238".

Orbene, non viola il principio di eguaglianza (e risponde a un

criterio di piena ragionevolezza) l'avere differenziato il rapporto con

la polizia giudiziaria dell'inquisito in libertà (che, per lo più,

può previamente conferire con un consulente giuridico o col difensore)

e dell'inquisito in istato di arresto o di fermo. Situazioni diverse

postulano normative diverse.

3. - La normativa in esame trova la sua integrazione

giuridico-costituzionale e logico-giuridica nell'obbligo della polizia

giudiziaria di porre prontamente l'arrestato e il fermato a

disposizione dell'autorità giudiziaria (art. 13, terzo comma, Cost.;

art. 238, modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e

art. 244 cod. proc. pen.) e nell'obbligo di questa di provvedere senza

indugio all'interrogatorio (articoli 238, modificato, e 245 cod. proc.

pen.): ciò nell'interesse dell'indiziato e della stessa giustizia

sostanziale.

4. - Il giudice a quo si preoccupa che la norma impugnata sia

suscettiva di ritorcersi in pregiudizio dell'indiziato, che sia già

dal primo momento in grado di fornire prove idonee a dimostrare la sua

innocenza o, quanto meno, capaci di attenuare la sua responsabilità:

prove che un ritardo potrebbe mandare perdute.

È risaputo, per altro, che all'arrestato e al fermato è

consentito di fornire alla polizia giudiziaria elementi a discarico di

propria iniziativa e di spontanea volontà e di fare richieste di

accertamenti e riscontri urgenti: e in tale senso è la giurisprudenza

della Cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 225, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo

risultante dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art.

3 del decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con modificazioni

nella legge 18 marzo 1971, n. 62, proposta dal pretore di Gallarate con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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