Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175

del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Manera Giuseppina, iscritta al n. 367

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;

2) ordinanza emessa il 1 febbraio 1972 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Trecci Corrado, iscritta al n. 98 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 nel procedimento penale a

carico di Manera Giuseppina, imputata del reato di violazione degli

obblighi di assistenza familiare, il pretore di Bologna ha premesso che

la notificazione del decreto di citazione al marito Mambretti Mario,

quale offeso dal reato, non era stata eseguita, perché sconosciuto

all'indirizzo indicato dal rapporto di polizia giudiziaria, e perché

risultava ignoto il recapito nell'apposito certificato rilasciato

dall'Autorità comunale.

Pur precisando che nella specie, a norma dell'art. 175 c.p.p., la

mancata notificazione alla parte offesa non avrebbe impedito

l'ulteriore corso del giudizio, ha prospettato il dubbio che questa

disposizione sia inidonea a garantire in modo concreto l'esercizio del

diritto di difesa dell'offeso da reato, e ne ostacoli la facoltà di

far valere nel processo penale la pretesa di risarcimento.

Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia "viva e presente

nello Stato" (testualmente si osserva nell'ordinanza) e non si

conoscano il luogo di abitazione né quello dove la stessa esercita

abitualmente l'attività professionale, la certificazione del sindaco

che è ignoto il recapito, secondo la norma impugnata, è sufficiente

ad escludere l'obbligo di ulteriori ricerche e la possibilità che

detto soggetto sia tempestivamente informato della pendenza del

processo penale ai fini della costituzione di parte civile.

Alla stregua del principio di uguaglianza, dovrebbe invece disporsi

l'obbligo di ricerche del danneggiato secondo le stesse modalità

previste per l'imputato, nei luoghi di nascita e di ultima dimora.

Solo dopo l'eventuale esito negativo di tali ricerche - conclude

l'ordinanza - si potrebbe ritenere tutelato in modo completo il diritto

di difesa del danneggiato, la cui partecipazione al processo, nella

specie, avrebbe rilievo quanto meno sotto l'aspetto della testimonianza

che lo stesso potrebbe rendere ai fini dell'accertamento penale.

Davanti a questa Corte nessuno si è costituito in giudizio.

In analoga fattispecie, con ordinanza 1 febbraio 1972, il tribunale

di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., ultima parte, in

quanto consente che nei confronti della persona offesa dal reato,

risultante assente dal territorio dello Stato dal certificato

anagrafico appositamente richiesto dall'ufficiale giudiziario, sia

omessa la notificazione del decreto di citazione per il giudizio

dibattimentale. Dal che deriverebbe sacrificio del diritto della stessa

persona di costituirsi parte civile per la tutela delle proprie

ragioni.

Il tribunale dà atto che la stessa questione nel corso del

medesimo procedimento penale era stata già sollevata, con precedente

ordinanza 31 marzo 1969, in relazione al fatto che a tale Canu Maria,

offesa dal reato contestato (tentata rapina e lesioni aggravate), non

erasi potuto notificare il decreto di citazione, a causa del

trasferimento di costei a Zurigo in Svizzera, come era risultato dal

certificato rilasciato all'ufficiale giudiziario dal Comune di Torino.

Ma la causa era nuovamente rimessa allo stesso tribunale, con

ordinanza n. 85 del 1971 di questa Corte, perché venisse riesaminata

la rilevanza della questione in oggetto sia con riferimento alle

innovazioni legislative introdotte in materia con l'art. 8 della legge

5 dicembre 1969, n. 932 (concernente l'avviso di pendenza del processo

penale a tutti coloro che ne possono avere interesse come parti

private), sia in considerazione di convenzioni internazionali di

assistenza giudiziaria vigenti fra lo Stato italiano e la Svizzera.

Il tribunale, peraltro non menzionando questo secondo profilo, si

è limitato a motivare il nuovo rinvio degli atti processuali a questa

Corte, considerando ininfluente sulla soluzione della fattispecie la

normativa introdotta con la ricordata legge del 1969, la quale non

conterrebbe modificazioni del regime delle notifiche da eseguirsi

all'estero e lascerebbe irrisolti i dubbi circa la garanzia della

difesa a favore delle persone offese da reato non residenti nel

territorio dello Stato.

Davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'art. 175 c.p.p., si deduce, non vuol disciplinare modalità

equipollenti della notificazione, ma soltanto indicare le ipotesi nelle

quali possa procedersi alla celebrazione del giudizio penale,

nonostante la mancata notifica del decreto di citazione alla parte

offesa.

Detta norma deve essere interpretata in particolare connessione con

l'art. 408, secondo comma, dello stesso codice, il quale impone a pena

di nullità la citazione di detto soggetto nella qualità di testimone.

Ed ove non ne fosse possibile l'audizione diretta perché residente

all'estero, al fine di raccoglierne la deposizione ben potrebbe venire

utilizzato il procedimento per rogatoria preordinato, per l'appunto ad

ovviare ai limiti derivanti dalla nozione della territorialità della

legge processuale penale. Considerato in diritto :

1. - Le due cause concernono questioni tra loro connesse, onde ne

è opportuna la riunione per la decisione con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del pretore di Bologna riguarda un giudizio penale

a carico di una donna imputata della violazione degli obblighi di

assistenza familiare, nel corso del quale la notifica del decreto di

citazione al marito, quale offeso da reato, non era stata eseguita,

ancorché si fosse precisamente osservato il disposto dell'art. 175

c.p.p. richiamante, nei limiti di cui all'art. 4 delle norme di

attuazione (d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666), l'art. 169 del codice di

procedura penale.

L'offeso era risultato irreperibile all'indirizzo indicato nel

rapporto di polizia giudiziaria ed era rimasto ignoto il luogo nel

territorio dello Stato nel quale potesse essere reperito, come

attestato nell'apposito certificato anagrafico rilasciato all'ufficiale

giudiziario. Nel dare atto di tali circostanze il pretore ha sollevato

la questione di legittimità dell'art. 175 c.p.p., nella parte in cui

consente che, nell'ipotesi sopra indicata, la notificazione del decreto

di citazione all'offeso da reato, non costituito parte civile, possa

essere omessa.

Con l'ordinanza del tribunale di Torino (riproducente questione

già proposta nel corso dello stesso giudizio e per la quale con

ordinanza n. 85 del 1971 questa Corte aveva restituito gli atti al

giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza), in altro caso in cui

la notificazione del decreto di citazione non fu del pari eseguita

perché la persona offesa dai reati (tentata rapina e lesioni

aggravate) risultava non più residente nello Stato ma emigrata a

Zurigo (Svizzera), l'art. 175 c.p.p. è stato impugnato nella parte in

cui non impone speciali modalità allo scopo di dare notizia della

pendenza del giudizio penale alla persona offesa, perché possa da

questa esercitarsi il diritto di costituzione di parte civile.

In entrambe le ordinanze si prospetta la lesione della garanzia di

cui all'art. 24 Cost. e, in quella del pretore di Bologna, anche

dell'art. 3 Cost., sul riflesso della impossibilità di fatto che nelle

dette ipotesi venga concretamente assicurato il diritto di perseguire

nel corso dello stesso processo penale le pretese civili derivanti dai

reati. L'ordinanza del tribunale di Torino non specifica chiaramente

come al riguardo dovrebbe provvedersi, mentre quella del pretore di

Bologna ritiene sufficienti nuove indagini nel luogo di nascita e in

quello dell'ultima dimora dell'interessato come prescritto dall'art.

170 c.p.p. per l'imputato.

3. - Le questioni non sono fondate.

Premesso che, come opportunamente ricorda l'Avvocatura, le vane

ricerche conclusesi col certificato negativo dell'autorità comunale

non equivalgono a notificazione, la prospettazione delle ordinanze

appare inficiata da un comune vizio logico-giuridico, perché

sostanzialmente si basa sul concetto che la persona offesa dal reato

versi in definitiva in situazione processuale analoga a quella

dell'imputato, sì da implicare per essa un pari trattamento nello

svolgimento del processo penale.

E non si è considerata, invece, la diversa posizione giuridica che

nel vigente sistema qualifica l'imputato nei confronti della persona

offesa dal reato.

L'imputato è parte principale del processo penale, nel quale ha

diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il

necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal

giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i

rimedi diretti sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato

l'atto contenente la contestazione dell'accusa, previe ulteriori

ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione

all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale

raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella

Repubblica, articolo 177 bis), sia a stabilirne quanto meno, dopo la

declaratoria di irreperibilità, la conoscenza legale, a seguito del

deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, con

contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, già nominato

dall'imputato o da nominarsi dall'autorità giudiziaria procedente:

difensore a cui è attribuita la rappresentanza processuale

dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere

personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.).

L'offeso dal reato, invece, non è parte nel rapporto processuale

penale, ancorché egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel

processo con la costituzione di parte civile.

La legge processuale penale, invero, dà rilievo a questa

eventualità, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia

attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli possa avere

interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e

perché in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di

risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca

della verità ed alla formazione delle prove. Ma deve considerarsi che

nel nostro ordinamento la partecipazione dell'offeso al giudizio

penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte

civile, non può mettersi sullo stesso piano di quella dell'imputato,

così da esigere parità di trattamento. E ciò attesa la diversa

efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei riguardi

dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente,

nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non può

negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri

interessi civili; domanda alla cui proposizione non è estraneo anche

un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale.

Nel processo penale, d'altro canto, la presenza dell'offeso da

reato è richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso

unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 c.p.p., si

deve, a pena di nullità (art. 412), notificare anche a lui il decreto

di citazione al dibattimento, salvo che, secondo la giurisprudenza

della Corte di cassazione, la notifica risulti impossibile per

accertata irreperibilità di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di

questo accertamento e in relazione alle accennate esigenze ricorrenti

nelle due fattispecie che hanno dato occasione alle ordinanze in esame,

è opportuno rilevare che non è esclusa la facoltà per il giudice di

ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio

dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato

all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di

rogatorie ad autorità di altro Stato, quando sia possibile.

Per il caso appunto che la parte offesa risieda all'estero, valgono

i temperamenti al principio di territorialità che sono apportati dalle

convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese

esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art.

656 c.p.p.) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le

notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con

la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche)

degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.

E sempre in riferimento alla fattispecie considerata nell'ordinanza

del tribunale di Torino va ricordato che una convenzione di assistenza

giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, cui ha aderito la

Svizzera il 20 dicembre 1966, è stata resa esecutiva in Italia con

legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 175 del codice di procedura penale, proposte dalle ordinanze

indicate in epigrafe con riferimento agli articoli 3, primo comma, e

24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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