Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 125

e 128 codice procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Lintrami Analdo ed altri, iscritta al

n. 251 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 154 del 6 giugno 1979;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1979 dal Giudice Istruttore del

Tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Melotti Lucio ed

altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979;

3) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dalla Corte di Assise di

Cuneo nel procedimento penale a carico di Bartoli Francesco ed altri,

iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979;

4) ordinanza emessa il 5 aprile 1979 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Panizzari Giorgio ed altro, iscritta al

n. 454 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale davanti al pretore di Torino, alla

udienza dibattimentale del 30 novembre 1978 l'imputato Lintrami Analdo

ha dichiarato: "Non intendo difendermi in quanto non ho nulla da cui

difendermi e perché non riconosco la giustizia italiana e il

magistrato quale persona che possa accusarmi e processarmi. Revoco

qualsiasi nomina di fiducia abbia potuto fare in precedenza - e invito

l'avvocato che mi verrà designato d'ufficio a non difendermi, in

quanto non intendo essere difeso".

Il pretore, richiamando una precedente ordinanza pronunciata il 23

novembre in altro procedimento penale, ha nuovamente sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod.

proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto impongono

il difensore tecnico anche all'imputato che ne rifiuti l'assistenza. Ha

osservato che la prospettata questione parrebbe "importare un contrasto

con il concetto tradizionale di contraddittorio", ma ciò "sarebbe più

apparente che reale, in quanto anche la rinuncia alla difesa tecnica,

effettuata a seguito della rituale contestazione dell'accusa, appare

una modalità di esercizio del diritto di difesa, la qualcosa integra

pienamente il contraddittorio".

2. - Nel procedimento avanti la Corte costituzionale è intervenuta

in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la

questione così sollevata sia dichiarata infondata.

Il problema dell'autodifesa esclusiva dell'imputato, oggetto di

ampi dibattiti in dottrina, è stato discusso anche in sede di

attuazione della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

In mancanza di indicazioni del legislatore delegante per eventuali

modifiche della disciplina attuale, la soluzione è stata demandata

agli organi politicamente responsabili. Il che avrebbe valore

sistematico, in quanto presuppone la ritenuta non incostituzionalità

della disciplina vigente.

Per l'Avvocatura dello Stato, il Costituente, nel garantire

l'inviolabilità del diritto di difesa si è dato carico della esigenza

di assicurare a tutti il diritto di difendersi nei modi ritenuti più

validi: è perciò che ha fatto ricorso alla difesa tecnica.

Non ha inteso, invece, darsi carico della non difesa come forma di

una valida difesa. Se anche si ritenga che si possa porre in essere una

propria difesa contestando il sistema attraverso la non difesa, nulla

vieta che tanto sia chiaramente conclamato, ma non impedendo, peraltro,

che altre esigenze della collettività, così come è giuridicamente

organizzata, siano, attraverso la difesa tecnica attiva, parimenti

soddisfatte.

3. - In un procedimento penale pendente davanti al Giudice

istruttore presso il Tribunale di Monza, l'imputato Melotti Umberto, in

sede di interrogatorio in data 14 marzo 1979, assente il difensore di

fiducia, ha dichiarato: "Revoco il difensore di fiducia già da me

nominato. Rifiuto il difensore d'ufficio che la S.V. vuole nominare.

Voglio autodifendermi".

A seguito di tale dichiarazione, il giudice istruttore ha sospeso

l'interrogatorio e il procedimento, sollevando questione di

legittimità costituzionale dell'art. 128 cod. proc. pen., in

relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 24 Cost.

Il giudice a quo prende le mosse dalla Convenzione Europea dei

diritti dell'uomo, approvata e resa esecutiva in Italia con legge 4

agosto 1955, n. 848. L'art. 6 n. 3 lettera c) della Convenzione in

esame detta in modo testuale che l'imputato ha diritto "A se defendre

lui- meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix". Ad avviso

del giudice a quo si tratta "di previsione alternativa e disgiuntiva

della difesa personale e della difesa tecnica: l'imputato ha il

diritto di scegliere tra la piena autodifesa e la nomina di un

difensore.

Trattasi indubbiamente di norma programmatica, ma non nel senso che

si garantirebbe una "regola minima" per un giusto processo, con

conseguente legittimità di sistemi garantistici come quello italiano

che prevede congiuntamente la difesa personale e la difesa tecnica.

La possibilità di scelta tra autodifesa e difesa tecnica è la

"meta finale" cui tutti gli ordinamenti che hanno recepito la

Convenzione devono tendere. Il "programma normativo internazionale",

così disposto, pertanto, attende l'adeguamento degli ordinamenti

giuridici propulsori.

Non si può ritenere in definitiva che si tratti di "regola

minima", ma piuttosto di "regola massima" cui tendere nel pieno

rispetto di una visione libertaria ed egualitaria dell'uomo che è

reputato "pienamente capace di difendersi da solo".

Ad un esame di diritto comparato, il diritto di autodifendersi,

risulta ampiamente diffuso negli ordinamenti giuridici penali dei paesi

dell'Europa occidentale, firmatari della convenzione, sia pure con

margini più o meno ampi. (v. sistema inglese-tedesco-francese-svizzero).

Assolutamente insussistente risulta in Italia, ove si escludano

ipotesi marginali praticamente nulle (v. art. 125 c.p.p., che prevede

il caso di contravvenzioni punibili con ammenda di L.3.000 e con

arresto non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente).

Si nota, al contrario del principio espresso nella Convenzione, una

tendenza del nostro legislatore ad accrescere i casi di nomina

obbligatoria del difensore.

Nella nostra prospettiva, riteniamo che il programma normativo

internazionale espresso dalla Convenzione debba necessariamente

influire sull'interpretazione delle norme della Costituzione, ai sensi

degli artt. 10 e 11 della stessa, con conseguente affermazione del

diritto di autodifesa nel nostro ordinamento giuridico.

L'art. 24 della Costituzione secondo comma nella sua formulazione

"neutra" si presta ad una interpretazione nel senso su indicato. In

verità, in detto articolo, si consacra "diritto inviolabile" il

diritto alla difesa ma non certo un diritto ad un difensore, né

potrebbe essere diversamente ove si interreli tale articolo con

quell'"art. 3" della Costituzione che predica l'uguaglianza di tutti i

cittadini innanzi alla legge senza distinzione alcuna relativamente

alla cultura dei singoli.

L'interpretazione dell'art. 24 della Costituzione da noi data,

trova conforto anche ad una accurata lettura dei lavori preparatori,

dove l'attenzione risulta piuttosto rivolta all'affermazione del

principio di "difesa in sé" che non alla risoluzione dello specifico

problema dell'"indisponibilità" della difesa tecnica. La presunzione

"iuris et de iure" d'incapacità processuale alla difesa dell'imputato,

operata dal legislatore ordinario, è peraltro in netto contrasto con

l'art. 2 della Costituzione, cui, nel riconoscimento dei diritti

inviolabili dell'uomo "viene attribuita la funzione di tutela di tutti

quei valori di libertà che vanno emergendo al livello della

costituzione materiale" (Barbera), tra cui è da ricomprendere il

diritto di autodifendersi come espressione del diritto di libertà".

Ulteriore supporto alla tesi dell'incostituzionalità dell'obbligo

di difesa tecnica, è ravvisato nell'art. 3 Cost. che garantirebbe "la

piena, egualitaria e libertaria capacità culturale di ciascuno

all'autodifesa innanzi ai magistrati". Il diritto di autodifesa,

infine, sarebbe espresso dall'art. 21 Cost., includendosi nella

generale libertà di manifestazione del pensiero quella "di esprimere

le idee necessarie a respingere in maniera personale l'attacco portato

alla propria libertà".

Nel campo della prassi giudiziaria, osserva il giudice a quo, "la

autodifesa già esiste, anche se mascherata. Nella ipotesi di nomina

del difensore d'ufficio, in molti casi assistiamo ad una "farsa

processuale": l'imputato rimane materialmente senza difensore. Nella

fase istruttoria che qui particolarmente interessa, il difensore

d'ufficio, in molti casi si disinteressa del processo; nella fase

dibattimentale, non conoscendo gli atti, e, quel che è peggio, non

avendo avuto contatti "vivi" con l'imputato, è in grado solo di

formulare generiche e timide richieste o rimettersi più semplicemente

e coerentemente, alla giustizia.

È lasciato allora alla sensibilità del giudice garantire

l'imputato e aiutarlo dal punto di vista formale".

Dai modi d'esercizio, spesso stereotipati, della difesa tecnica,

con i loro effetti "desensibilizzanti", finirebbe per essere appiattito

il "rapporto umano" fra magistrato e imputato. Da ciò "la necessità

di scoprire forme processuali che ridiano vitalità al processo.

Affermare l'autodifesa significa concedere la possibilità ad un libero

cittadino di scegliere il tipo di rapporto col giudice, che preferisce:

formale (con difensore) o sostanziale (personale).

Il problema della "menomazione" dell'imputato che si autodifende

pertanto non sussiste. Compito del giudice, infatti, in questo come in

altri casi, sarà quello di costituzionalizzare le norme attraverso un

impegno esistenziale e quotidiano, volto ad assicurare che i cittadini

siano nel "concreto" liberi ed uguali davanti alla legge. Né questo

impegno costituzionalizzante può essere normativizzato, essendo

rimesso, quindi, alla coscienza più intima del giudice il compito di

riempire "i vuoti costituzionali" che si verificano nel caso concreto.

Il giudice si impone così come "mediatore esistenziale" tra la

costituzione, la legge ordinaria e il caso specifico al suo esame" "In

tale quadro l'autodifesa si pone come ritorno a forme processuali

"fluide", sempre che lo voglia l'imputato, con l'instaurazione di una

reciproca "fides", l'autodifesa è fiducia nell'uomo e nel giudice con

superamento della visione agonistica del processo"......."Il recupero

di concetto di persona, in tal modo impostato, risulta particolarmente

importante in una società, che prevedendo concretamente le

possibilità di reinserimento sociale dei condannati e dovendo pur

sempre fare i conti con esigenze di carattere pubblico, richiede un

continuo, vigile contatto tra il magistrato ed il condannato allo scopo

di verificarne tutti gli elementi della personalità con particolare

riferimento a spiragli effettivi per la possibile rieducazione".

4. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio

davanti alla Corte costituzionale, ha ripetuto le già esposte

considerazioni a sostegno dell'infondatezza della questione. Sulle

questioni sollevate dal Giudice istruttore di Monza per la prima volta

ha osservato:

a) non vi è contrasto con l'art. 3, posto che dall'obbligo di

difesa tecnica "non risulta in alcun modo un diverso trattamento dei

cittadini avanti alla legge".

b) non vi è contrasto con gli artt. 10 e 11, perché, "mentre

l'art. 11 non sembra in alcun modo interessato, non risulta,

relativamente all'art. 10, la sussistenza di una norma di diritto

internazionale comunemente riconosciuta nei sensi della affermazione

del diritto dell'uomo all'autodifesa";

c) non vi è contrasto con l'art. 21, posto che il sistema

processuale vigente "non vieta in alcun modo di manifestare, comunque,

liberamente il proprio pensiero".

5. - In un procedimento davanti alla Corte di assise di Cuneo, in

cui alcuni imputati, con comunicato scritto, hanno ricusato i difensori

di fiducia e diffidato i difensori d'ufficio, affermando di non volersi

difendere, la Corte d'assise, con ordinanza in data 10 aprile 1979, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e

128 c.p.p., per ritenuto contrasto con gli artt. 2 e 24, secondo comma,

Cost.

Argomenta il giudice a quo che l'inviolabilità del diritto di

difesa, statuita dall'art. 24 Cost., costituisce "un diritto

inviolabile di libertà di scelta" fra le possibili modalità di

esercizio, "tra le quali può comprendersi sia l'autodifesa, che il non

esercizio della difesa".

Da ciò il dubbio che la presenza e l'intervento del difensore,

imposti a pena di nullità, comprimano tale diritto di scelta: ed

invero "in discussione non è già il problema se il difensore tecnico

accresca o limiti le possibilità di difesa dell'imputato, bensi quello

se l'attività dello stesso interferisca nell'esercizio del diritto

dell'imputato così come sopra concepito, interferenza che non appare

contestabile".

D'altra parte, prosegue l'ordinanza, "la Convenzione Europea dei

diritti dell'uomo, prima, ed il Patto Internazionale sui diritti civili

e politici dell'uomo, approvato dalla Assemblea generale delle Nazioni

Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dalla Repubblica Italiana con

legge 25 ottobre 1977, n. 881, espressamente prevedono uno spazio per

l'autodifesa esclusiva".

6. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,

l'Avvocatura generale dello Stato contesta che l'autodifesa

dell'imputato sia da contrapporre, quasi fosse sempre un'alternativa,

alla difesa dell'avvocato. Autodifesa e difesa tecnica, come insegnano

gli studiosi del processo penale, "si integrano a vicenda, e mai

l'esistenza della seconda è stata di ostacolo alla prima. La difesa

materiale (autodifesa) conserva anzi, quanto meno "de iure", assoluta

preminenza rispetto a quella formale, essendo riconosciuta all'imputato

ogni facoltà di nomina e di revoca del difensore (facoltà che

naturalmente garantisce all'imputato anche il potere di prescrivere al

difensore la linea di difesa che egli abbia prescelto e preferito) ed

essendo l'imputato ad avere per ultimo in ogni caso la parola (art.

468, penultimo comma, c.p.p.), del quale diritto egli può giovarsi

anche per smentire o contraddire il proprio difensore.

Non si tratta quindi di far affermare un diritto all'autodifesa

(che c'è già), quanto di risolvere il problema se, in base alla

costituzione, debba essere sempre consentito all'imputato fare del

tutto a meno del difensore (diversamente da quanto invece prescrive

l'art. 125, primo comma, c.p.p.)".

Un tale diritto all'"esclusione del difensore", secondo

l'Avvocatura non è certamente ricavabile dall'art. 24 Cost. "Il vero

è che la Costituzione vuole che l'esplicazione della difesa sia

garantita nel modo più ampio; ma le forme, i modi, i soggetti

abilitati sono materia di competenza del legislatore ordinario. In

particolare sarà la legge ordinaria a determinare, a seconda dei

tempi, dell'importanza dei processi e delle loro conseguenze, nonché

di altri elementi politicamente apprezzabili, quale sia la misura in

cui la difesa materiale può sostituire quella formale o viceversa.

Essenziale è che vi sia sempre sufficiente spazio per l'una o per

l'altra forma di difesa, in modo che quel diritto inviolabile non sia

mai sacrificato. Ma di un diritto all'esclusione della difesa formale

(che poi sarebbe in paradossale contrasto proprio con la proclamazione

della inviolabilità del diritto alla difesa) nell'art. 24, nonostante

ogni sforzo, non si riesce a trovare la benché minima

traccia"........"La Corte di Cuneo richiama anche l'art. 2 Cost. Ma tra

i diritti inviolabili ivi elencati figura proprio il diritto di difesa

giudiziaria specificamente indicato nell'art. 24, per modo che il

problema finisce per confluire nell'alveo di tale articolo, del quale

si è già detto.

E quanto alla dignità sociale del cittadino, non si vede come

questa possa essere offesa da un sistema che lascia all'imputato ogni

facoltà di estrinsecazione delle proprie vedute sul processo e sugli

argomenti difensivi, togliendogli soltanto la libertà di rifiutare che

anche un difensore, occorrendo di ufficio, abbia potere di intervento e

di parola.

Si tenga presente che l'istituto della difesa rispecchia anche una

pubblica necessità, vale a dire una di quelle esigenze d'ordine e di

socialità, cui anche i menzionati articoli della Costituzione fanno

esplicito o implicito riferimento.

D'altra parte l'assenza di contrasto tra le norme denunciate e

l'art. 2 Cost. è evidenziata dal rilievo che, quanto meno dal

difensore di fiducia - che egli può sempre scegliersi, occorrendo col

gratuito patrocinio - l'imputato può sempre ottenere l'allineamento

sulla propria posizione, anche se del tutto negativa, e chiedergli di

rinunciare ad ogni intervento e alla parola. Quel diritto quindi a

scegliere di non difendersi, che sembra tanto preoccupare la Corte di

Cuneo, in realtà è perfettamente consentito dal nostro ordinamento

processuale penale".

Quanto al preteso contrasto con il Patto Internazionale sui diritti

civili e politici, l'Avvocatura argomenta che tale questione "non

sembra avere rilevanza costituzionale". In ogni caso, "i lavori

preparatori della Convenzione dimostrano che la previsione alternativa,

tra autodifesa e assistenza di un difensore (cioè tra difesa materiale

e formale), è stata confermata (essendo stata introdotta con la

convenzione del 1950) proprio per garantire legittimità e

sopravvivenza a quelle disposizioni che in vari codici di procedura

penale stabiliscono si possa fare a meno in certi casi dell'assistenza

formale: vuoi perché la difesa tecnica non è addirittura ammessa,

vuoi perché, non essendo ritenuta necessaria, non si fa luogo a nomina

di difensori d'ufficio"......"Illimitata estensione del diritto di

autodifesa ed allargamento dei presupposti della difesa di ufficio sono

espressioni della medesima "filosofia", mirante ad una estensione della

garanzia della difesa in ogni suo aspetto. Ma la prospettiva è sempre

quella di un'autodifesa ravvisata come doverosa alternativa della

difesa tecnica, senza altre implicazioni, in particolare senza quella

di un'esclusività della difesa materiale rispetto alla difesa

tecnico-formale".

Concludendo e riassumendo, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che

l'autodifesa nel processo penale "non può non fare i conti con

interessi istituzionalizzati e soprattutto con l'esigenza pubblica di

un corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale. Interessa

cioè alla collettività il rispetto della libertà del singolo, ma

interessa non meno il rispetto delle regole che quelle libertà

tutelano. In tal modo si collettivizza l'interesse del singolo al

rispetto della propria libertà, interesse che quindi non costituisce

un polo meramente individuale della vicenda processuale penale.

Attraverso il rispetto della libertà del singolo lo Stato dimostra di

essere capace di tutelare la libertà di tutti, e comunque di

assicurare il controllo tecnico degli strumenti atti a comprimerla.

Nasce così l'interesse pubblico al corretto uso dello strumento

processuale e quindi la necessità di garantire, anche al di là della

volontà dell'imputato, il rispetto delle regole del processo.

Inviolabilità del diritto di difesa e irrinunciabilità della difesa

formale si fondono nel convergente interesse alla tutela della libertà

dell'individuo e del rispetto della regolarità del processo; pur nella

loro differenziazione effettuale, sono concettualmente riconducibili

alla medesima matrice.

In definitiva gli artt. 2 e 24 Cost. non consentono di riferire

l'esercizio del diritto di difesa solo all'imputato ma impongono di

ravvisarlo come elemento coessenziale della giurisdizione, come tale di

interesse pubblico, con la conseguenza che l'individuo non può

ostacolarlo, ferma peraltro l'esigenza che la legge non abbia mai a

prevaricare sulla libertà del singolo. E le norme (a torto) denunciate

sono conformi a tali principi costituzionali perché, da un lato,

assicurano in ogni caso (salve le ipotesi dei processi "bagatellari",

v. art. 125, primo comma secondo inciso) la difesa tecnica, dall'altro

garantiscono in ogni caso la difesa diretta (materiale), tra le cui

facoltà è compresa quella di scegliere un difensore di fiducia,

imponendogli qualsiasi linea difensiva, compresa quella del più

assoluto silenzio".

7. - In un procedimento penale davanti al Tribunale di Torino,

all'udienza dibattimentale del 5 aprile 1979 l'imputato Panizzari

Giorgio ha reso la seguente dichiarazione in sede di interrogatorio:

"Intendo rispondere. Revoco la nomina a mio difensore dell'avv. Perla.

Non intendo nominare altro difensore. Non accetto difensore di fiducia.

(n.d.r.: apparentemente vi è qui nel verbale un errore materiale,

dovendosi intendere "difensore d'ufficio"). Non voglio difendermi

perché non ho nulla da cui difendermi". Il coimputato Sanna Giancarlo

si è associato alle richieste del Panizzari. Il Tribunale, con

ordinanza in pari data, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 125, primo comma e 128, primo comma, cod.

proc. pen., "nella parte in cui non consentono all'imputato di

difendersi personalmente, senza l'assistenza del difensore, qualunque

sia l'imputazione della quale egli deve rispondere", per ritenuta

violazione degli artt. 6, comma terzo, lett. c) della Convenzione

Europea dei diritti dell'uomo; 14 n. 3 lett. d) del Patto

Internazionale sui diritti civili e politici, e 24, secondo comma,

Cost. (nonché, "incidentalmente", dell'art. 3 Cost.).

Nel motivare sulla rilevanza della questione - ritenuta

determinante ai fini del "regime difensivo da assegnare all'imputato" -

il giudice a quo disattende l'osservazione secondo cui l'autodifesa,

intesa come difesa personale, non sarebbe pregiudicata dalla

compresenza di un difensore tecnico. In linea di diritto si richiama la

previsione di atti (art. 304 bis) cui ha diritto di assistere il

difensore ma non l'imputato, essendo la partecipazione di questo

rimessa alla discrezionalità del giudice, e di avvisi da effettuare al

solo difensore (articoli 304 quater e 372). "In linea di fatto, poi, la

difesa tecnica non può non condizionare l'autodifesa (nonostante

talune sottolineature della difesa personale, quali quelle sancite

dagli artt. 193, comma primo e 468, comma terzo), poiché non è

praticamente ipotizzabile una efficace linea difensiva autonoma

dell'imputato nel corso del processo, in eventuale contrasto con quella

adottata dal difensore".

Nel merito il Tribunale si discosta dalla strada, altrove seguita,

"di un contrasto diretto degli artt. 125 e 128 c.p.p. con l'art. 24

Cost." ritenendo il principio costituzionale (anche alla luce deile

intenzioni del legislatore costituente) del tutto "neutro" rispetto al

problema dell'indefettibilità o meno della difesa tecnica. Altre

fonti normative appaiono però incidere sulla legittimità delle norme

citate: non tanto l'art. 6,. comma terzo, lett. c) della Convenzione

Europea dei diritti dell'uomo, quanto l'art. 14 n. 3 lett. d) del Patto

Internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia

con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Detta norma dispone che "ogni individuo accusato di un reato ha

diritto ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o

mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un

difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne, e, ogni

qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga a vedersi assegnato un

difensore d'ufficio a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi

sufficienti per compensarlo".

Secondo l'interpretazione del giudice a quo, il diritto

dell'imputato ad "essere presente nel processo" giova a "far

comprendere che la garanzia della difesa tecnica non può comunque

annullare l'interesse della parte ad aggiungere il suo contributo

personale a quello del difensore e, per quanto di ragione, a non

vedersi privata di facoltà che competano solamente al difensore, né

pregiudicata - fosse pur su un piano diverso da quello formale - dalla

difesa tecnica.

Ma ancora più significativa è la norma del Patto là dove

stabilisce che l'accusato, ove sia sprovvisto di un difensore di sua

scelta, deve essere non già automaticamente munito di un difensore di

ufficio, ma "informato del suo diritto ad averne"; e là dove statuisce

che il diritto a vedersi assegnato un difensore di ufficio,

eventualmente gratuito, sorge non indiscriminatamente, ma

"ogniqualvolta l'interesse della giustizia lo esiga".

Questa architettura complessiva - simile a quella dettata dalla

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ma con essa non coincidente

- rafforza l'opinione che vede in questi Patti una direttiva mirante ad

ottenere che i vari legislatori lascino spazio all'autodifesa

esclusiva, almeno nei casi in cui non sia in gioco "l'interesse della

giustizia"; vale a dire uno sforzo di contemperare la difesa come

diritto del singolo (e quindi i valori di libertà individuale) con

l'altra accezione della difesa, riguardata come garanzia del corretto

svolgimento del processo (e quindi gli interessi pubblici generali).

Tale contemperamento sarebbe realizzato scandendo fasce di reati gravi,

nei quali la presenza della difesa tecnica è inderogabile, e fasce di

reati meno gravi, nei quali prevale il diritto dell'imputato di gestire

la difesa nei modi da lui scelti".

Ciò premesso, "occorre constatare che il nostro ordinamento non

dà esecuzione al patto", posto che l'autodifesa, ai sensi dell'art.

125 c.p.p., è consentita soltanto agli imputati di contravvenzione

"punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila, o con l'arresto

non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente" (e il

valore-limite di tremila, secondo la costante giurisprudenza, non è

stato rivalutato dalle leggi di adeguamento delle sanzioni pecuniarie).

Entro un ambito così ristretto, la legislazione speciale non sembra

ormai prevedere alcuna contravvenzione. Nel codice penale vi

rientrerebbero formalmente solo le contravvenzioni punite dagli artt.

666, comma secondo, e 667, comma terzo: forme aggravate,

paradossalmente, di figure-base punite con pene pecuniarie che non

consentirebbero l'autodifesa. Non si vede, allora, "come possa

razionalmente giustificarsi il rifiuto dell'autodifesa, allorché

l'imputato deve difendersi da un reato non circostanziato, e la

concessione di tale facoltà quando egli deve difendersi dall'ipotesi

aggravata. Oltre che realizzare un'ingiustificata disparità di

trattamento - per il che si giustifica la richiesta incidentale di

declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3

Cost. - tale normativa viola in ogni caso le direttive del Patto, il

quale impone agli Stati di dare attuazione all'autodifesa nei

procedimenti relativi a reati lievi a preferenza di quelli per reati

più gravi, e non viceversa".

Resta aperto, in ogni caso, il dubbio se il consentire l'autodifesa

in "uno spazio così infimo e trascurabile" possa ritenersi

"sufficiente a dare attuazione, in modo effettivo e non formale, alla

direttiva del Patto".

Quanto ai riflessi costituzionali dell'inosservanza del Patto, il

Tribunale non ignora l'orientamento della Corte costituzionale, secondo

cui l'art. 10 Cost. ("l'ordinamento giuridico italiano si conforma

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute") "si

riferisce appunto a tali norme di diritto internazionale, e non anche

ai singoli impegni assunti dallo Stato nel campo internazionale: di

modo che soltanto le prime e non anche i secondi debbono intendersi

direttamente costituzionalizzati.

Ciò non toglie che i Patti internazionali rappresentino pur sempre

delle norme che servono ad interpretare dinamicamente la portata ed il

valore delle disposizioni costituzionali, poiché riflettono

l'evoluzione storica della sensibilità internazionale di fronte ai

diritti dell'individuo, e l'assegnazione a questi ultimi di contenuti

via via più incisivi ed articolati".

Tale assunto, si dice, troverebbe conforto nella stessa

giurisprudenza della Corte costituzionale (l'ordinanza di rimessione

cita le sentenze nn. 127/77, 232/75, 14/64, 49/63, 120/69, 178/72),

nonché nella delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice di

procedura penale (il quale dovrà "attuare i principi della

Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali

ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al

processo penale").

Per finire il giudice a quo si preoccupa dell'obiezione avanzata da

più parti, "che l'asserita violazione del Patto sarebbe

insignificante, dal momento che il nostro ordinamento - garantendo

all'imputato l'assistenza di un difensore tecnico in qualsiasi

procedimento - si porrebbe in posizione più avanzata della norma

pattizia, posto che assicura all'imputato sia l'autodifesa sia la

difesa tecnica, e perciò offre al medesimo non un'alternativa, ma due

facoltà congiunte ed articolate.

A questa tesi, che vede nella difesa essenzialmente il riflesso

dell'interesse pubblicistico al corretto svolgimento del processo, non

può non contrapporsi - sia pure in termini di accorto contemperamento

- un 'accezione individualistica del diritto di difesa, intesa, tra

l'altro, anche come consapevole rifiuto del patrocinio altrui e come

libera scelta del modo di gestire il processo. Man mano che la

legislazione evolve nel senso di circoscrivere l'area dei diritti

individuali indisponibili dal loro titolare, correlativamente sembra

farsi più sensibile l'esigenza di non sacrificare del tutto le scelte

dell'individuo nella materia in questione".

8. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio

davanti alla Corte costituzionale, ha riproposto considerazioni già

altrove svolte, sui dibattiti in atto, sullo stato dei lavori di

riforma, e sul significato dell'art. 24 Cost. Ha escluso che ci siano

violazioni del principio d'uguaglianza, e ha definito "del tutto

incoerente" il richiamo a norme internazionali "che non costituiscono

parametro di valutazione della costituzionalità di una legge".

I predetti procedimenti, discussi congiuntamente all'udienza del 16

gennaio 1980, venivano rinviati a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del

1980 e ridiscussi all'udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di costituzionalità proposte con le quattro

ordinanze in epignafe si riferiscono alle medesime disposizioni di

legge (gli artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) e, perciò, le relative

cause, trattate congiuntamente, possono essere riunite e decise con

unica sentenza.

2. - Con la sentenza n. 125 del 1979 questa Corte ha, dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal

Pretore di Torino e dal Tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 2

e 24 Cost., degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. nella parte in cui

impongono la nomina di un difensore d'ufficio anche all'imputato che

rifiuti qualsiasi assistenza.

Premessa la portata generale della categorica affermazione -

nell'art. 24 Cost. - del diritto "inviolabile" di difesa, la citata

sentenza ha osservato come manchi, nel testo costituzionale, una

specificazione cogente dei modi di esercizio di tale diritto; con la

conseguenza che spetta al legislatore, considerate le peculiarità

strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stadi

e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per

l'esercizio del diritto di difesa, alla condizione, s'intende, che esso

venga, nelle diverse situazioni processuali, garantito a tutti su un

piano d'uguaglianza ed in forme idonee. Ora, la possibilità di una

piena difesa personale - appellandosi alla quale si contesta

l'obbligatorietà della difesa tecnica d'ufficio - è riconosciuta

all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di

esso (artt. 443 e 468, terzo comma, cod. proc. pen.) incontrando

soltanto il limite intrinseco della pertinenza delle dichiarazioni

rispetto al giudizio, oltre ai limiti generali costituzionalmente posti

alla libertà di manifestazione del pensiero (estendendosi, peraltro,

anche all'imputato l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen.). Quanto

alla difesa tecnica, l'obbligatorietà della nomina del difensore non

significa affatto un vincolo a svolgere determinate attività

processuali; ma significa semplicemente, secondo la sentenza n. 125,

predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire,

in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile - e come tale

irrinunciabile - di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei

rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della

piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui

inconciliabilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato

risvolto dell'inviolabilità del diritto in questione.

3. - Lo stesso Pretore di Torino ripropone ora le medesime

questioni già esaminate e respinte dalla sentenza n. 125/79,

richiamandosi alla propria precedente ordinanza di rimessione, senza

aggiungere nuove considerazioni. Ne consegue che la questione sollevata

dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978 (n. 251/79) va

dichiarata manifestamente infondata.

4. - Le restanti ordinanze del Giudice istruttore presso il

Tribunale di Monza (14 marzo 1979, n. 430/79), della Corte di Assise di

Cuneo (10 aprile 1979, n. 447 del 1979) e del Tribunale di Torino (5

aprile 1979, n. 454/79) - pongono anzitutto la questione di

legittimità costituzionale degli articoli 125 e 128 cod. proc. pen.

(l'ordinanza 430/79 del solo art. 128 c.p.p.) con riferimento all'art.

24 Cost., da interpretarsi però, ad avviso dei giudici a quibus, alla

luce dell'art. 6 comma terzo lett. c) della Convenzione Europea dei

diritti dell'uomo, recepita nell'ordinamento interno italiano a far

tempo dal 26 ottobre 1955, data di deposito dello strumento di

notifica, autorizzato con legge 4 agosto 1955 n. 848.

Sotto questo stesso profilo viene anche invocato l'art. 14, n. 3

lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici

ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 25 ottobre 1977 n. 881

(ord. della Corte di Assise di Cuneo, n. 447/79), mentre con distinta,

ma collegata, prospettazione viene denunziata la violazione degli artt.

10 e 11 Cost. (ord. 14 marzo 1979 del G.I. del Tribunale di Monza - n.

430/79), sempre con riferimento alle succitate disposizioni della

Convenzione Europea e del Patto internazionale che vengono assunte di

per sé a parametri del giudizio di costituzionalità nell'ordinanza 5

aprile 1979 del Tribunale di Torino (n. 454/79).

5. - Le questioni così prospettate non sono fondate.

Fermo il carattere generale della norma di cui all'art. 24, secondo

comma Cost., intesa a garantire l'esercizio della difesa in ogni stato

e grado di qualunque procedimento giurisdizionale, e ferma la

conseguente legittimità di scelte legislative, anche differenziate,

intese a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa,

nel senso chiarito da ultimo nella sentenza 125 del 1979, le

prospettazioni dei giudici a quibus pongono in definitiva un duplice

problema: di gerarchia delle fonti normative, da un lato, e dell'ambito

di operatività dell'art. 10 Cost. dall'altro.

Sotto il primo profilo, la Corte condivide il prevalente

orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in

mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie,

rese esecutive nell'ordinamento interno della Repubblica, hanno valore

di legge ordinaria.

Resta così esclusa la stessa prospettabilità, per questo aspetto,

di una questione di legittimità costituzionale, tanto più quando

(ord. 454/79) le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sé

sole, quali parametri di giudizio.

Né va trascurata la disposizione di cui all'art. 2 paragrafo 2 del

citato Patto internazionale, ai sensi del quale: "Les Etats parties au

present Pacte sengagent à prendre, en accord avec leurs procedures

constitutionnelles et avec les dispositions du present Pacte, les

arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre

legislatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans

le present Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur".

Si può, ancora ed infine, ricordare che le disposizioni di cui

all'art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti

dell'uomo, a mente delle quali "Tout accuse' a droit notamment a:......

c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son

choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir

etre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les interets

de la justice l'exigent"; non sembra suscettibile della interpretazione

presupposta dalle ordinanze di rinvio.

Invero, la disposizione in parola vuole concorrere alla definizione

di un "giusto processo", di un "equo processo" fondato, tra l'altro,

sulla uguaglianza delle parti, sulla "egalité des armes", come si è

espressa la Commissione Europea dei diritti dell'uomo. E la Commissione

stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa

non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad

emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai

Tribunali (ric. 722/60). La medesima Commissione, esaminando un ricorso

contro uno Stato il cui ordinamento interno impone la rappresentanza di

un avvocato di fronte al Tribunale superiore, ha ritenuto che la

disposizione in esame non obbliga gli Stati contraenti a garantire agli

imputati una assoluta libertà di accesso ai Tribunali di ultima

istanza e che nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata

allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia

(Ric. 727/60 e Ric. 722/60). Interpretazioni, queste, che sembrano

perfettamente coerenti con il principio di cui all'art. 24, secondo

comma Cost. nella lettura datane da questa Corte con la sent. n. 125

del 1979.

Sotto il secondo profilo questa Corte non può che ribadire la

propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali

pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10

Cost. (sent. 48/79; 32/60; 104/69; 14/64) mentre l'art. 11 Cost.

neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con

riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione

della sovranità nazionale.

6. - Infondata è pure la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. sollevata con riferimento

all'art. 2 Cost.

Sul punto basta, infatti, richiamare motivazione e conclusioni

della sentenza n. 125/79, ribadendo che i diritti fondamentali

inviolabili, riconosciuti dall'art. 2 Cost., sono quelli ricollegati

alle specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e

garanzie. Nella specie, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto

(quello di difesa personale) direttamente implicato, ne consegue che

nessuna lesione della personalità dell'imputato, e nemmeno

un'alterazione della sua immagine ideale può derivare dall'obbligo in

sé dell'assistenza del difensore nel giudizio penale.

7. - Il G.I. del Tribunale di Monza dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 128 c.p.p. anche in riferimento all'art. 3

Cost. assumendo che la disposizione processuale in esame escluderebbe

l'uguale capacità di autodifesa di ciascuno. L'assunto non è fondato,

posto che la disciplina processuale è certamente uguale per tutti i

soggetti che versano in identiche situazioni escludendo per tutti

(eccettuati gli imputati di pochissimi reati bagatellari) l'autodifesa

esclusiva.

8. - Lo stesso giudice denuncia infine una pretesa violazione

dell'art. 21 Cost. poiché la norma dell'art. 128, primo comma cod.

proc. pen. negherebbe "la libertà assoluta di esprimere le idee

necessarie a respingere in maniera personale l'attacco portato alla

propria libertà attraverso l'esercizio dell'autodifesa".

La questione è infondata. All'interno del processo, le libertà

costituzionali si specificano (nel contenuto, nei fini, nei limiti)

come esplicazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. La

libertà di manifestazione del pensiero è quindi all'imputato

riconosciuta, in tutta l'estensione richiesta dalla inviolabilità

della difesa, e con il correlativo limite logico della pertinenza al

processo e dell'inserzione nelle forme processuali previste. Rispetto

all'esercizio di tale libertà, la presenza o assenza di un difensore

tecnico nulla toglie né aggiunge; e comunque anche i rapporti fra

difesa personale e tecnica, con le rispettive "manifestazioni di

pensiero", trovano il loro riferimento costituzionale nell'art. 24

Cost., come problemi di assetto di diritti ed attività aventi un fine

istituzionale specifico.

Anche l'art. 21 Cost., definente l'ambito generale della libertà

d'espressione, non viene dunque in autonoma considerazione e nulla può

aggiungere agli spazi di libertà, anche di espressione personale

dell'imputato, concretanti l'inviolabile diritto di difesa ex art. 24

Cost.

Quest'ultimo disposto costituzionale segna insieme il contenuto -

di piena libertà di argomentazione - ed i limiti -di "pertinenza" al

processo - art. 443 c.p.p. - delle attività processuali anche

consistenti in "manifestazioni del pensiero".

9. - Mentre la maggior parte delle ordinanze di rimessione - già

esaminate con la sentenza n. 125/79 o attualmente in esame - riguardano

casi di rifiuto globale della difesa e del processo, l'ordinanza n. 430

del 1979 del giudice istruttore presso il Tribunale di Monza riguarda

un caso in cui l'imputato aveva positivamente chiesto di

autodifendersi. Tale diversa situazione processuale non ha influito

sulle argomentazioni del giudice a quo, e comunque non può incidere

sulla soluzione delle prospettate questioni di costituzionalità. Il

cosiddetto "rifiuto del processo" e della giustizia del nostro Stato è

un atteggiamento tutto politico di alcuni imputati, che di per sé non

può assumere alcun rilievo formale rispetto al corso, alle forme, alle

garanzie ed all'attuazione anche coercitiva della giustizia penale.

Nella logica dell'ordinamento giuridico, rifiuto di difendersi e

volontà di autodifendersi sono ugualmente qualificabili come scelte,

non importa se attive o negative, concernenti il modo di avvalersi dei

diritti inviolabili e irrinunciabili, che l'ordinamento

(indipendentemente dagli atteggiamenti verso di esso) ricollega alla

formale posizione di imputato. Né l'uno né l'altro tipo di scelta è

pregiudicato dalla nomina obbligatoria del difensore d'ufficio, posto

che questa non incide in nessun modo sulla partecipazione (o non

partecipazione) dell'imputato al processo, non ne impegna la

personalità, ed è in ogni caso preordinata alla completezza del

contraddittorio processuale, nell'interesse dell'imputato stesso ed in

modi che, pur non definiti da norme processuali vincolanti, non possono

non tenere conto delle scelte defensionali del vero titolare del

diritto di difesa, appunto l'imputato.

10. - Il Tribunale di Torino (ord. 454/79) pone "incidentalmente"

questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma e

128, primo comma c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto

nella ipotesi di cui agli articoli 666 e 667 cod. pen. l'autodifesa

esclusiva è consentita con riferimento alle ipotesi aggravate ed

esclusa, invece, quando l'imputazione sia un reato non circostanziato.

La questione è inammissibile per la sua totale irrilevanza nel

giudizio a quo, in cui le imputazioni contestate sono quelle di cui

agli artt. 337 e 635 cod. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento

agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza

30 novembre 1978;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3,

10, 11, 21 e 24 Cost. nonché agli artt. 6, n. 3 lett. c) della

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 14, n. 3 lett. d) del Patto

internazionale sui diritti civili e politici sollevate dal G.I. del

Tribunale di Monza, dalla Corte di Assise di Cuneo e dal Tribunale di

Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. in riferimento

all'art. 3 Cost. sollevata "incidentalmente" dal Tribunale di Torino

con l'ordinanza 5 aprile 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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