Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 125

e 128 del codice di procedura penale promossi con le seguenti

ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dal tribunale di Cuneo

nel procedimento penale a carico di Vulicevic Bozidar, iscritta al n.

682 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 66 del 7 marzo 1979;

2. - ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Bertolazzi Pietro ed altro, iscritta al

n. 57 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 87 del 28 marzo 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale avanti al pretore di Torino,

l'imputato Bertolazzi Pietro ha reso ai sensi dell'art. 80 cod. proc.

pen., in vista dell'udienza dibattimentale, la seguente dichiarazione:

"Dichiaro di rinunziare a presenziare avanti la controscritta udienza,

in quanto non ho nulla da difendermi e da rispondere ai rappresentanti

della classe nemica, la borghesia. Per questo stesso motivo revoco la

nomina dei difensori di fiducia Arnaldi del foro di Genova e Spazzali

del foro di Milano e rifiuto qualsiasi imposizione di avvocati di

regime".

Il pretore, con ordinanza in data 23 novembre 1978, accogliendo

un'eccezione della difesa, ha ritenuto non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 e

24 Cost., degli artt. 125 e 128 cod. proc.pen., nella parte in cui

impongono la nomina di un difensore d'ufficio anche all'imputato che

(come nella specie il Bertolazzi) rifiuti qualsiasi assistenza.

Il giudice a quo premette che è irrilevante, rispetto al rapporto

processuale, il convincimento politico-ideologico che determina gli

imputati a scegliere una linea difensiva piuttosto che un'altra. Il

rapporto processuale sorge, si svolge e si esaurisce indipendentemente

e anche contro la volontà dell'imputato. Una volta instauratosi il

rapporto assume tuttavia rilevanza, per il suo rituale e valido

svolgimento, la dichiarazione che l'imputato faccia di non volersi

difendere e di non accettare l'imposizione del difensore d'ufficio.

L'art. 24 della Costituzione, tutelando la difesa come diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, avrebbe inteso

ricomprendere ogni possibile esplicazione tanto della difesa

sostanziale dell'imputato quanto della difesa tecnica del difensore.

Rispetto ai precedenti orientamenti, anche della Corte costituzionale,

in punto di difesa tecnica e di sua compatibilità con l'autodifesa

dell'imputato, la questione sollevata dalla dichiarazione del

Bertolazzi appare nuova, e richiede una diversa impostazione.

L'imputato, invero, non chiede di autodifendersi per difendersi, ma

perché sceglie di non difendersi. La sua richiesta si identifica nella

affermazione del diritto di scelta di non difendersi e di non essere

difeso. La questione prospettata non è dunque più sul punto se il

difensore tecnico accresca o limiti le possibilità di difesa

dell'imputato, ma se sia consentito all'imputato di non difendersi, e

conseguentemente l'imposizione di un difensore d'ufficio, che

istituzionalmente deve svolgere attività difensiva, non appaia

violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Le ragioni comunemente addotte, per negare all'imputato la facoltà

di rifiutare la difesa, non appaiono al giudice a quo convincenti. Non

l'argomento della irrinunciabilità del diritto di difesa, posto che la

sua tutela costituzionale copre ugualmente tutti i diversi modi in cui

esso sia liberamente esercitato; ed uno fra questi è costituito

proprio dalla scelta che l'imputato faccia di non difendersi, una

scelta che costituisce anch'essa esercizio e non rinuncia al proprio

diritto, in quanto operata dall'imputato in considerazione di ciò che

egli ritenga a lui più conveniente in un dato momento storico e

politico.

Contraddittoria sarebbe anche la tesi che la necessità di una

difesa, svolta e garantita da un difensore tecnico, sarebbe collegata

al concorso degli interessi dell'imputato con il superiore interesse

dello Stato all'accertamento della verità. Se è vero infatti che la

cosiddetta pretesa punitiva statuale tende all'obiettivo accertamento

della verità, certamente non è vero che a tale fine debba collaborare

la difesa, che anzi necessariamente vi si contrappone. Di ciò sarebbe

espressione normativa l'art. 193 cod.pen., secondo cui l'imputato può

togliere effetto all'impugnazione proposta dal difensore: disposizione,

questa, che non avrebbe ragion d'essere se la difesa partecipasse al

superiore interesse statuale di accertamento della verità, attraverso

i vari stati e gradi del procedimento.

In realtà, la volontà difensiva dell'imputato, che può

manifestarsi anche nel rifiuto della difesa stessa, viene sempre ad

essere privilegiata, ad eccezione che nel dibattimento di primo grado,

nel quale, allo stato, l'imputato non può assolutamente far nulla

perché venga tutelata e rispettata la sua volontà di non difendersi e

di non essere difeso. Di qui la non manifesta infondatezza della

prospettata eccezione di incostituzionalità.

2. - L'identica questione di costituzionalità è stata sollevata

dal tribunale di Cuneo, in un procedimento in cui l'imputato,

nell'udienza pubblica, aveva dichiarato: "io non ho bisogno di

difendermi perché la mia linea consiste nel non difendermi perché non

ho niente da cui difendermi, se c'è qualcuno in questa aula che si

deve difendere siete voi, egregie eccellenze. Ripeto che non ho bisogno

di nessun avvocato né di fiducia, né della cosiddetta fattispecie di

avvocato di ufficio".

Il tribunale ha ritenuto che il non difendersi è una modalità di

esercizio del diritto di difesa come tale rientrante nella tutela

costituzionale, e che sarebbe una contraddizione in termini riconoscere

all'imputato il diritto a non difendersi, salvo poi imporgli un

difensore d'ufficio che in ogni caso alla fine del dibattimento qualche

difesa dovrà pur mettere in atto.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate.

3. - Nel procedimento avanti la Corte costituzionale è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate

dai giudici di Torino e di Cuneo siano dichiarate infondate.

Il problema dell'autodifesa esclusiva dell'imputato, oggetto di

ampi dibattiti in dottrina, è stato discusso anche in sede di

attuazione della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

In mancanza di indicazioni del legislatore delegante per eventuali

modifiche della disciplina attuale, la soluzione è stata demandata

agli organi politicamente responsabili. Il che avrebbe valore

sistematico, in quanto presuppone la ritenuta non incostituzionalità

della disciplina vigente.

Per l'Avvocatura dello Stato, il Costituente, nel garantire

l'inviolabilità del diritto di difesa, si è dato carico della

esigenza di assicurare a tutti il diritto di difendersi nei modi

ritenuti più validi: è perciò che ha fatto ricorso alla difesa

tecnica. Non ha inteso, invece, darsi carico della non difesa come

forma di una valida difesa. Se anche si ritenga che si possa porre in

essere una propria difesa contestando il sistema attraverso la non

difesa, nulla vieta che tanto sia chiaramente conclamato, ma non

impedendo, peraltro, che altre esigenze della collettività, così come

giuridicamente organizzata, siano, attraverso la difesa tecnica attiva,

parimenti soddisfatte. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del pretore di Torino e del tribunale di

Cuneo sollevano identica questione di legittimità costituzionale degli

artt. 125 e 128 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 2 e 24, secondo

comma, Cost., e prospettano, con diversa ampiezza, argomentazioni

analoghe.

I due giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus muovono dal rilievo, di fatto e normativo,

che l'imputato ben può rifiutare di difendersi personalmente al

dibattimento, astenendosi anche, per sua libera determinazione, dal

presenziarvi.

In questo comportamento dell'imputato i giudici ravvisano non già

una rinuncia all'inviolabile diritto di difesa, ma piuttosto un modo -

se pure negativo - di esercitarlo e dubitano che la "imposizione" di un

difensore di ufficio, il quale "istituzionalmente ed obbligatoriamente

deve svolgere attività difensiva" (secondo il pretore di Torino),

ovvero deve "in ogni caso alla fine del dibattimento qualche difesa pur

mettere in atto, non fosse altro che (con) il rimettersi al tribunale"

(secondo il tribunale di Cuneo) offenda, appunto, il diritto di difesa.

Il dubbio di costituzionalità investe, dunque, gli artt. 125 e

128 del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivono che

nel giudizio (di primo grado) anche l'imputato che abbia dichiarato di

non volersi difendere e di non volere essere difeso, debba, a pena di

nullità, essere assistito dal difensore nominato d'ufficio.

La questione non è fondata.

3. - Dei parametri costituzionali indicati nelle ordinanze di

rimessione occorre considerare, in primo luogo, quello di cui all'art.

24, secondo comma, Cost.

È del tutto pacifico che tale disposto contiene una norma di

carattere generale, intesa a garantire indefettibilmente l'esercizio

della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento

giurisdizionale.

Il generale ambito di applicabilità di questa norma ben venne

chiarito nella discussione avanti l'Assemblea Costituente (seduta del

15 aprile 1947) allorquando l'on. Tupini, presidente della I

sottocommissione, affermò che "tenuto conto degli abusi, delle

incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato

l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione

dai vari stati e gradi del processo giurisdizionale" si volle "con una

norma chiara, assoluta, garantirne la presenza e l'esperimento attivo

in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualunque magistratura".

Il testo complessivo dell'art. 24 Cost., nella successione dei vari

commi, esclude qualsiasi perplessità in proposito e porta a concludere

che essenziale finalità delle norme in esame è quella di garantire a

tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni (sent.

n. 108 del 1963).

4. - All'affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa,

proprio anche per la portata generale della norma che la contiene, non

si accompagna, nel testo costituzionale, l'indicazione, dotata di pari

forza cogente, del o dei modi di esercizio di quel medesimo diritto.

Con la conseguenza che è consentito al legislatore, valutando la

diversa struttura dei procedimenti, i diritti e gli interessi in gioco,

le peculiari finalità dei vari stati e gradi della procedura, dettare

specifiche modalità per l'esercizio del diritto di difesa, alla

tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti

situazioni processuali, effettivamente garantito a tutti su un piano di

uguaglianza.

Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei

procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante

l'attività o con l'assistenza del difensore, dotato di specifica

qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute

di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti

bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata

esclusivamente dalla parte.

In particolare, nel processo penale e nella fase del giudizio

(salvo che si tratti di contravvenzioni punibili con l'ammenda non

superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore ad un mese,

anche se comminati congiuntamente) il diritto di difesa si esercita

dall'imputato personalmente con l'assistenza del difensore, la cui

presenza è prescritta a pena di nullità.

5. - In questo quadro normativo, entrata in vigore la Costituzione

e fino ad un passato assai prossimo, i problemi dell'"istituto della

difesa" nel processo penale - per restare a questo specifico aspetto

della più ampia tematica del diritto di difesa nei procedimenti

giurisdizionali - sono stati percepiti ed affrontati nella pratica

giudiziaria, dalla dottrina e dalla giurisprudenza e sono stati

prospettati a questa Corte ed al Parlamento in termini di diffusione e

rafforzamento in ogni stato e grado del procedimento del diritto di

difesa quale concretamente esercitabile secondo le modalità previste

dalle leggi processuali e, quindi, anche e soprattutto mediante l'opera

del difensore (tecnico). La linea di tendenza è stata quella di

garantire all'imputato, del quale sono in gioco beni ed interessi

fondamentali ed irrisarcibili, che attengono alla sua stessa

personalità, il massimo di assistenza tecnica, in tutto il corso del

procedimento.

Nell'implicito presupposto che il sistema della difesa giudiziaria

penale, imperniato sul concorso dell'attività dell'imputato con quella

del difensore tecnico, fosse immune da censure di costituzionalità, si

è voluta la presenza del difensore sin dal primo contatto

dell'imputato con l'autorità inquirente, anche non giudiziaria;

presenza del difensore destinata ad assicurare all'imputato, cui deve

essere fatta espressa menzione della facoltà, che gli compete, di non

rispondere, la maggiore possibile libertà di scelta difensiva e,

insieme, la più sicura garanzia di osservanza della legalità, formale

e sostanziale, nel processo che lo coinvolge.

Complessivamente si può dire che la produzione normativa del

Parlamento e la giurisprudenza di questa Corte, nel decorso ventennio,

hanno perseguito il fine di rendere vivo e operante in ogni stato e

grado del processo penale, il precetto dell'art. 24, secondo comma,

Cost., secondo le modalità previste dalla legge. Questa attività si

è svolta in un quadro sociale, culturale e politico (il cui approdo è

costituito dalla legge delega per la riforma del codice di procedura

penale e dagli elaborati cui essa ha dato luogo) sempre più

insofferente del preminente carattere inquisitorio del processo penale

modellato dal codice del 1930, per la marcata prevalenza delle

acquisizioni istruttorie (quando non delle indagini di polizia

giudiziaria), raccolte senza effettiva partecipazione della difesa

dell'imputato, rispetto alla verifica, spesso meramente confermativa,

del dibattimento.

6. - La moltiplicazione, nella fase istruttoria, nonché in quelle

delle indagini preliminari e dell'esecuzione, delle occasioni in cui

alla difesa dell'imputato, come attualmente strutturata, è garantito

diritto di presenza per l'esercizio delle facoltà che le sono proprie,

risponde alla aspirazione a fondare l'intero processo penale sopra un

effettivo contraddittorio tra accusa e difesa; contraddittorio la cui

costituzione ed il cui funzionamento rappresentano la condizione

ritenuta universalmente ottimale per il più efficace esercizio della

stessa funzione giurisdizionale. E poiché l'equilibrio del

contraddittorio (che ne misura, appunto, l'efficacia) riposa sulla

tendenziale parità tra accusa e difesa, nessuno ha mai dubitato o

dubita che alla specifica capacità professionale del pubblico

ministero fosse e sia ragionevole contrapporre quella di un soggetto di

pari qualificazione che affianchi ed assista l'imputato.

Certo è che la legge se può creare, disciplinandoli in modo

cogente, i presupposti affinché, sulla base del rapporto processuale,

si possa sviluppare il contraddittorio, nulla può, invece, per

costringere l'imputato a parteciparvi personalmente, almeno da quando

l'ordinamento ha rinunciato ad usare la coercizione fisica nei suoi

confronti per questo fine. E nemmeno la legge pretende di sindacare il

modo e l'intensità con cui viene concretamente esercitato il diritto

di difesa, dall'imputato personalmente e/o dal suo difensore, sul

presupposto, di regola valido, di una convergenza di intenti tra questi

due soggetti.

Di fatto, l'esercizio della facoltà di intervento riconosciuta

all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di

esso (artt. 443 e 468, terzo comma c.p.p.) incontra soltanto limiti

negativi; quello specifico della pertinenza delle sue dichiarazioni

rispetto all'oggetto del giudizio e quelli generali costituzionalmente

posti alla libertà di manifestazione del pensiero, estendendosi,

peraltro, anche a lui l'esimente di cui all'articolo 598 c.p.

Quanto ai difensori, la legge, oltre ad indicare modi e tempi di

intervento, si preoccupa dei loro possibili abusi a contrastare i quali

prevede gli interventi autoritativi del giudice, di cui all'art. 470

c.p.p.

Non è, invece, causa di nullità del dibattimento (e più in

generale dell'intero procedimento penale) l'inadeguato e financo il

mancato esercizio della facoltà e dei poteri spettanti alla difesa, il

che suona conferma che l'ordinamento, mentre garantisce le condizioni

per l'esperimento attivo del diritto di difesa, non ha preteso (e non

poteva pretendere) di trasformare tale diritto in un dovere, la cui

incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato

risvolto di una inviolabilità che comprende sicuramente anche la piena

libertà di scelte difensive.

7. - Muovendo, con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale,

dalla constatazione che l'imputato ben può rifiutare ogni apporto

personale alla propria difesa, i giudici a quibus sollevano il dubbio

di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p. nei termini

più sopra richiamati.

A tale fine, essi presuppongono entrambi che la volontà di non

difendersi e di non essere difeso manifestata dall'imputato costituisca

non già una rinunzia al diritto di difesa, ma una modalità di

esercizio del diritto stesso, "meritevole di rispetto e tutela".

Alla prospettazione comune del pretore di Torino e del tribunale di

Cuneo, questa Corte ritiene di attenersi, non potendo formare oggetto

di un giudizio di legittimità costituzionale il rifiuto non già di

esercitare attivamente il diritto di difesa, ma della stessa funzione

giurisdizionale e più in generale di ogni potere statuale e, quindi,

anche il rifiuto del ruolo di imputato, che attraverso l'astensione da

ogni attività difensiva, si vorrebbe manifestare.

Si deve, allora, affermare che speculare alla inviolabilità del

diritto di difesa, è la irrinunciabilità di esso, quali che ne siano

le concrete modalità di esercizio. Il diritto di difesa, infatti, nel

processo penale, è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali

dell'uomo, dei quali in quel procedimento si discute e decide, nonché

a maggiormente garantire, anche nell'interesse dell'imputato,

l'osservanza di principi dell'ordinamento costituzionale, che attengono

specificamente alla disciplina del processo penale medesimo.

L'imputato non può rinunziare ai diritti inviolabili dei quali è

titolare, né può disporre delle garanzie che gli derivano dalle norme

costituzionali suaccennate (artt. 25, 26, 27, 101, 102, 103 ultimo

comma, 109, 111, 112).

Egli può, certamente, astenersi dal compiere concrete e

contingenti attività difensive intese a far valere quei diritti, senza

che, peraltro, da questo suo atteggiamento possa dedursi una rinunzia

ad essi, alla possibilità cioè di farli valere in un momento

successivo del procedimento o, comunque, anche dopo la conclusione di

esso, nei modi e salve le preclusioni che fossero stabilite dalla legge

processuale in termini costituzionalmente corretti.

Per fare gli esempi più elementari, non potrebbe certo negarsi

all'imputato che abbia rifiutato di difendersi, personalmente e a mezzo

del suo difensore, il diritto di impugnare la sentenza di condanna

emessa nel giudizio di primo grado, ovvero di ricorrere per cassazione

contro una sentenza ritenuta da lui ingiusta emessa a definizione del

giudizio di appello.

Ad uguale conclusione si dovrebbe pacificamente pervenire in punto

di ammissibilità della domanda di revisione di una sentenza di

condanna divenuta irrevocabile avanzata dal condannato che avesse

rifiutato di difendersi e di essere difeso in quel giudizio.

Si deve dunque concludere che il diritto di difesa nel giudizio

penale - per restare al thema decidendum - è non soltanto inviolabile,

ma è altresi irrinunciabile, con la conseguenza che il rifiuto di

compiere o di consentire al compimento di determinate attività

difensive non può costituire di per sé preclusione assoluta allo

svolgimento di altre ulteriori.

8. - Se cosi è, la obbligatoria presenza al dibattimento del

difensore, perché presti la propria assistenza all'imputato, prevista

a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., non contrasta certamente con

l'art. 24, secondo comma, Cost.

Dal disposto della legge processuale penale, qui considerato, non

discende infatti quell'obbligatorio esperimento di concrete attività

difensive cui i giudici a quibus fanno generico riferimento per dedurne

l'esistenza di una contraddizione in termini rispetto al rifiuto di

difendersi manifestato dall'imputato.

Infatti, come già si è osservato, la difesa dell'imputato nel

giudizio può essere esercitata attraverso l'attività dell'imputato

stesso e/o del suo difensore.

Il codice di rito non disciplina rigidamente il rapporto tra questi

due soggetti, e l'ampiezza del disposto dell'art. 443 c.p.p. non

consente di individuare limitazione alcuna in ordine agli argomenti sui

quali l'imputato ha facoltà di fare dichiarazioni, dopo aver

conferito, se lo ritiene, con il proprio difensore.

Del pari, il diritto dell'imputato e del suo difensore, ad avere

per ultimi la parola, sottolinea ulteriormente la concorrenza dei loro

apporti difensivi nella fase del giudizio.

Vero è che la prassi giudiziaria questi ruoli ha indubbiamente

distinto, nel senso di affidare il peso prevalente della difesa al

difensore tecnico, ma questa situazione di fatto non vale a modificare

un impianto normativo improntato al massimo di elasticità, che

consente radicali spostamenti nell'equilibrio delle attività difensive

consentite all'imputato e al suo difensore.

Tanto basta ai fini della presente decisione, una volta accertato

che il difensore deve presenziare al dibattimento per ivi "assistere"

l'imputato e cioè per garantire la possibilità di un contraddittorio

effettivo (e perciò equilibrato) alla cui realizzazione, per il più

sicuro adempimento delle funzioni giurisdizionali, è preordinata tutta

una serie di disposizioni processuali (artt. 76, 421, 428, 438, 441,

442, 443, 447, 468 c.p.p.).

La nomina del difensore di ufficio, disciplinata dall'articolo 128

c.p.p., conferisce concretezza all'obbligo della assistenza difensiva

di cui all'art. 125 c.p.p. e consente inoltre, o dovrebbe normalmente

consentire, nei casi di assenza dell'imputato, uno svolgimento non

monologico del giudizio stesso.

Nelle fattispecie, quali quelle prospettate dai giudici a quibus,

di assenza volontaria dal dibattimento dell'imputato, motivata dal suo

rifiuto di difendersi e di essere difeso, la presenza obbligatoria del

difensore di ufficio, nei limiti desumibili dai soli artt. 125 e 128

c.p.p., assicura la regolarità del dibattimento stesso e la

possibilità del concreto ed efficace esperimento attivo

dell'irrinunciabile diritto di difesa, contemperando così l'esercizio

di tale diritto e quello della funzione giurisdizionale, in modo da

evitare che le facoltà connesse al primo possano essere usate in modo

perverso per intralciare e paralizzare il secondo.

Ai fini della decisione è, dunque, sufficiente ribadire che le

norme denunziate, nelle quali non si esprime una scelta legislativa

costituzionalmente obbligatoria, sono meramente strumentali a modi di

esercizio del diritto di difesa, nel giudizio penale, immuni da censure

sul piano costituzionale.

9. - Per le medesime considerazioni sin qui svolte, i disposti di

legge in esame neppure contrastano con l'art. 2 Cost., in relazione al

quale nessuna autonoma censura risulta peraltro sviluppata nelle

ordinanze di rimessione.

Infatti l'invocato art. 2 Cost. nella costante interpretazione

della Corte "nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, che

costituiscono il patrimonio irretrattabile della sua personalità, si

ricollega alle altre norme costituzionali concernenti singoli diritti e

garanzie, quanto meno nel senso che non esistono altri diritti

fondamentali inviolabili che non siano necessariamente connessi a

quelli costituzionalmente previsti" (sent. n. 98 del 1979).

Escluso che le norme denunziate violino l'art. 24, secondo comma,

Cost., non è, allora, fondatamente prospettabile un loro contrasto con

l'art. 2 Cost., che al diritto di difesa si ricollega, ma si deve

invece riconoscere che nessuna lesione della personalità

dell'imputato, nessuna alterazione della sua identità può derivare

dall'obbligo in sé dell'assistenza del difensore nel giudizio penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 125 e 128 codice di procedura penale sollevata con le

ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 2 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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