Art. 125 c.p.p. — Forme dei provvedimenti del giudice

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La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2022

    Questione infondata
    9 dicembre 2022

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.

    Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art125 · fonte del testo

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