Art. 108 c.p.p. — Termine per la difesa

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Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita' e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta e' dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/1979

    Ha colpito questo articolo
    6 agosto 1979

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi de…

    Art. 108 c.p.p. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 14/1976

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 1976

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla ci…

    Art. 108 c.p.p. · Art. 95 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Ordinanza n. 281/2009

    Questione inammissibile
    29 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalità". Invero, le censure prospettate dal rimettente non concernono la norma considerata nel suo contenuto precettivo ma il suo funzionamento patologico, sicché eventuali interventi volti a prevenire abusi di facoltà processuali, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello stesso difensore, sono sottratti al sindacato della Corte, in quanto riservate alla discrezionalità del legislatore. Il rimettente, inoltre, ha omesso di formulare un petitum specifico, né questo è deducibile dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, lasciando così indeterminato il tipo di pronuncia richiesta alla Corte e ritenuta idonea ad evitare i comportamenti denunziati. Sulla inammissibilità della questione prospettata in relazione al funzionamento patologico della disciplina v., citate, sentenze n. 40 del 1998, n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996; ordinanza n. 16 del 2006). Sulla formulazione del petitum generico, v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 98 e 70 del 2009; n. 380 del 2008; n. 123 del 2007).

    Art. 108 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art108 · fonte del testo

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