Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.108, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 9 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 802 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 9 ottobre

1980, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice

di procedura penale, perché esclude "la possibilità della citazione

del responsabile civile nel caso in cui il dibattimento sia rinviato

prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi

diversi dalla mancata citazione del responsabile civile stesso";

Considerato che dagli atti del procedimento a quo risulta che,

avendo il Presidente del Tribunale di Catania disposto la citazione

del responsabile civile per la "seconda udienza", i suoi difensori ne

avevano richiesto l'esclusione per la tardività della vocatio in

iudicium;

e che, quindi, erroneamente il giudice a quo ha denunciato

l'illegittimità dell'art.108, primo comma, del codice di procedura

penale, laddove la norma applicata nella specie è l'art. 116 dello

stesso codice, che contempla, appunto, i casi di esclusione del

responsabile civile;

che, conseguentemente, la richiesta dichiarazione di

illegittimità non avrebbe effetto nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Catania con ordinanza del 9 ottobre

1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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