Art. 26 — Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso. 2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 406/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara non fondata la…

    Art. 26 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 6 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art26 · fonte del testo

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