Codice di procedura penale

Art. 105 c.p.p. — Abbandono e rifiuto della difesa

Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice. (( 4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis)) L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

Testo vigente dal 25 marzo 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 479/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    La legittimità costituzionale dell'art. 105, primo comma, cod. proc. pen., e dell'art. 2, primo comma, n. 4), legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui, abrogato l'art. 131 del codice previgente, per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio ha competenza esclusiva il Consiglio dell'ordine forense, non può essere contestata nel corso di un processo penale, come - nel caso - il giudizio 'a quò. Sullo svolgimento ed esito di questo, infatti, una pronuncia di incostituzionalità delle norme impugnate non potrebbe avere alcun effetto. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 Cost., degli artt. 105 cod. proc. pen. e 2, primo comma, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81). red.: S.P.

    Art. 105 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 25 marzo 2001. 8 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice. aggiunto: 4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio tolto: e aggiunto: o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte tolto: dei difensori nel procedimento dei aggiunto: del difensore dei doveri di lealta' e tolto: di probita'. aggiunto: probita' nonche' del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art105 · fonte del testo

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