Art. 109 c.p.p. — Lingua degli atti

Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 212/2005

    Parametro
    26 maggio 2005

    Sono manifestamente inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all’art. 111, terzo comma, Cost., in quanto la norma denunciata non prevede la nullità degli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana, ove l'imputato straniero non la comprenda, ed in quanto non prevede che, fin dal primo atto del procedimento, lo straniero sia interpellato allo scopo di accertare l'eventuale mancata conoscenza della lingua italiana.

    Art. 111 cost. · Art. 109 c.p.p. · Art. 143 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art109 · fonte del testo

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