Art. 9 c.p.c. — Competenza del tribunale

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[1]((Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

[2]Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.))88

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 9 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13818/2026

    12 maggio 2026
    • Cittadinanza

    In tema di azione di accertamento dello status di cittadino italiano, l'interesse ad agire sussiste non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nei casi in cui si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che impediscono la presentazione della relativa domanda in sede amministrativa, dovendosi rimuovere lo stato di incertezza che tale situazione genera sul predetto status e sui connessi diritti e prerogative del titolare (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo la quale la previa domanda in sede amministrativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana costituiva presupposto per ritenere sussistente l'interesse ad agire in sede giudiziaria).

    Art. 9 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 1 Nuove norme sulla cittadinanza

    Rassegna di maggio 2026, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15817/2025

    13 giugno 2025

    In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..

    Art. 9 c.p.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 7 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 83 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 481/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, con la quale il giudice 'a quò censura , in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la scelta di affidare le controversie in materia di imposte e tasse esclusivamente alla competenza del tribunale, anziché ripartirle in ragione del valore tra giudice di pace e tribunale. La scelta di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, è stata operata non irragionevolmente dal legislatore, nell’ambito dell’ampia discrezionalità spettategli in materia di ripartizione di competenza e si fonda sulla valutazione della particolare natura rivestita dalle controversie in esame, con riguardo alla pretesa impositiva dello Stato e all’interesse pubblico coinvolto. Non risulta peraltro configurabile né il pregiudizio al diritto di difesa, restando esso integro e garantito in tutte le sue esplicazioni né la disparità di trattamento, in relazione alla maggiore durata del processo dinanzi al tribunale, essendo detta circostanza una ipotetica conseguenza di mero fatto, e, come tale, irrilevante nel giudizio costituzionale.

    Art. 9 c.p.c. · Art. 7 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/2000

    Questione inammissibile
    31 marzo 2000

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti degli artt. 9 e 7 cod. proc. civ., in quanto, riguardo alle controversie sui contributi di bonifica, con l'estendere ad esse, sul presupposto della natura tributaria di tali contributi affermata dalla Corte di cassazione, la competenza del tribunale per imposte e tasse, le sottraggono, anche quando per valore vi rientrerebbero, alla competenza del giudice di pace. Come si precisa nelle ordinenze di rinvio, infatti, i giudici 'a quibus', nelle controversie in materia di cui sono investiti, hanno già affermato, con sentenze non definitive, prima di promuovere gli incidenti di costituzionalità, la propria competenza, escludendo quella del tribunale, e con ciò il loro potere decisorio, 'in parte qua', deve ritenersi esaurito. - Cfr. O. nn. 144/1999 e 94/1999

    Art. 7 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2000

    Questione inammissibile
    31 marzo 2000

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonché, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalità delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonché - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensì del grado di imperatività di esecutività del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilità di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde è evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - più che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalità - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - non già di risolvere un dubbio di costituzionalità - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonché S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 7 c.p.c. · Art. 9 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza tolto: del conciliatore o del pretore aggiunto: di altro giudice.

Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per tolto: tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falsoaggiunto: , per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art9 · fonte del testo

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