E' cittadino per nascita:

  • a)il figlio di padre o di madre cittadini;
  • b)chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Testo vigente dal 15 febbraio 1992

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13818/2026

    12 maggio 2026
    • Cittadinanza

    In tema di azione di accertamento dello status di cittadino italiano, l'interesse ad agire sussiste non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nei casi in cui si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che impediscono la presentazione della relativa domanda in sede amministrativa, dovendosi rimuovere lo stato di incertezza che tale situazione genera sul predetto status e sui connessi diritti e prerogative del titolare (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo la quale la previa domanda in sede amministrativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana costituiva presupposto per ritenere sussistente l'interesse ad agire in sede giudiziaria).

    Art. 1 · Art. 9 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/2025

    Questione infondata
    31 luglio 2025

    La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 19/2025, n. 144/2024 e n. 140/2024).Per intervenire nel giudizio incidentale i soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria devono vantare un interesse non solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti; ciò tanto più in considerazione della possibilità, riconosciuta dall’art. 6 delle Norme integrative, che le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale presentino un’opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 19/2025, n. 144/2024, n. 130/2023 e n. 35/2023; O. 202/2020 - mass. 43024).(Nel caso di specie, avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lett. a, della legge n. 91 del 1992, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da AUCI - Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e AGIS - Associazione giuristi iure sanguinis; entrambe le associazioni vantano un interesse solo indiretto rispetto all’oggetto del giudizio, correlato, in generale, ai loro scopi statutari).

    Art. 4 c.c. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 85/2025

    Questione inammissibile
    20 giugno 2025

    Non vale a legittimare l’intervento la funzione di rappresentanza istituzionale che l’interveniente eventualmente svolga a favore di soggetti i cui interessi siano implicati nella questione, tanto più a fronte della introduzione dell’art. 6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un’opinione scritta in qualità di amici curiae, salvo che sussista un nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 144/2024; O. 37/2020 - mass. 41582);Non risulta possibile convertire l’atto di intervento in opinio dell’amicus curiae, posto che la Corte costituzionale ha affermato che le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata, neppure ove la conversione sia espressamente richiesta in via subordinata alla richiesta di intervento, il che rende tanto più impercorribile una conversione d’ufficio dell’atto. (Precedente: S. 14/2023).(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1 della legge n. 91 del 1992, gli interventi spiegati dal Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e dal Circolo Domus Sardinia. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nemmeno è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, in quanto l’accesso di un simile terzo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo; L’intervento di terzi è ammissibile solo quando un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente, in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata, condizione che non si ravvisa nel caso degli odierni intervenienti). (Precedenti: S. 66/2025; S. 144/2024; S. 140/2024; S. 135/2024 - mass. 46209; S. 156/2023 - mass. 45821; S. 136/2022; S. 98/2019 - mass.42560; S. 180/2018 - mass.40199).

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Nuove norme sulla cittadinanza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art1 · fonte del testo

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