Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 cpv. del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 29

gennaio 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce nel

procedimento vertente tra IN.CO.MER. s.r.l. e il Ministero delle

finanze iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un processo civile, avente ad oggetto una

richiesta di rimborso di tassa sulle società, il giudice istruttore

del tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della

Costituzione, dell'art. 9 cpv. cod. proc. civ., limitatamente alle

parole "in materia di imposte e tasse";

che il rimettente, dopo aver premesso che la causa posta al suo

giudizio viene trattata col nuovo rito processuale di cui alla legge

n. 353 del 1990 e successive modifiche, ha osservato che tale causa,

avendo per oggetto una richiesta di rimborso per lire 18.500.000,

dovrebbe essere devoluta alla competenza per valore del pretore,

mentre è di competenza del tribunale in forza della riserva di cui

all'impugnato art. 9 cod. proc. civ.;

che alla luce della citata riforma, che ha istituito il giudice

unico anche in tribunale, riservando alla decisione collegiale le

cause di cui all'art. 48 dell'Ordinamento giudiziario, la competenza

per materia del tribunale si giustifica solo nelle cause di cui alla

predetta norma, fra le quali non rientrano quelle tributarie;

che nel permanere di tale competenza per materia il rimettente

ravvisa violazione degli indicati parametri costituzionali, tanto

più che l'art. 21-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356, ha introdotto il principio della reversibilità di funzioni tra

magistrati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che nel caso specifico, trattandosi di causa

incardinata secondo le nuove regole processuali e, quindi, destinata

alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico,

sussiste la legittimazione di quest'ultimo a sollevare questione di

costituzionalità di norme riguardanti la definizione del processo,

dopo averne valutato la concreta rilevanza (sentenza n. 204 del

1997);

che il presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente

deve ritenersi erroneo, poiché lo schema complessivo della legge n.

353 del 1990 (e successive modifiche) dimostra che il legislatore ha

perseguito il tendenziale obiettivo di affidare la decisione di primo

grado ad un giudice unico, obiettivo che verrà portato a definitivo

compimento quando il Governo darà attuazione alla delega contenuta

nella legge 16 luglio 1997, n. 254;

che è erronea l'affermazione secondo cui la competenza per

materia del tribunale è stata mantenuta soltanto per le cause

riservate alla decisione collegiale in base all'art. 48 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le

norme processuali, col solo limite rappresentato dal principio di

ragionevolezza (v. le sentenze n. 295 del 1995, n. 65 del 1996, n.

94 del 1996, nonché l'ordinanza n. 7 del 1997);

che tale affermazione è stata in più occasioni ribadita sulla

specifica materia della ripartizione della competenza tra i vari

organi giurisdizionali, non potendosi ritenere che l'attribuzione

all'uno o all'altro giudice della decisione di certe cause si traduca

in un'irrazionalità del sistema od in una disparità di trattamento

tra cittadini (v., ex plurimis le ordinanze n. 257 del 1995, n. 63

del 1997 e n. 139 del 1997);

che, in particolare, non è ravvisabile alcuna evidente

irragionevolezza nell'aver mantenuto la competenza per materia del

tribunale per le cause in materia di imposte e tasse;

che va anche ribadita l'estraneità dell'invocato art. 107, terzo

comma, della Costituzione rispetto alle norme sulla ripartizione

della competenza, trattandosi di parametro relativo allo status dei

giudici (ordinanza n. 63 del 1997);

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 cpv. codice di procedura civile sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione,

dal giudice istruttore del tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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