Corte costituzionale

Ordinanza n. 443/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 59r.d. 215/1933
  • art. 21r.d. 215/1933

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica

integrale), promossi con ordinanze emesse il 2 e il 22 maggio (numero

quattro ordinanze), il 2 luglio (numero due ordinanze), il 22 maggio

e il 2 luglio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone,

rispettivamente iscritte ai nn. 599, 671, 672, 680 e 690 del registro

ordinanze 2000 ed ai nn. 78, 79, 80 e 81 del registro ordinanze 2001

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 46,

1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Andrea Briggi e del Consorzio

di bonifica bacini Tidone Trebbia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Andrea Briggi, Gian Paolo

Nascetti e Alessandro Pace per il Consorzio di bonifica bacini Tidone

Trebbia.

Ritenuto che il giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, con nove

ordinanze, una emessa il 2 maggio 2000, cinque emesse il 22 maggio

2000 e tre emesse il 2 luglio 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto

n. 125/1933 [recte: 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la

bonifica integrale)], in riferimento all'art. 2 della Costituzione, e

dell'art. 21 del medesimo regio decreto, in riferimento agli artt. 3,

24, 25 e 113 della Costituzione;

che nei giudizi principali, promossi da titolari di fondi

inclusi in un comprensorio di bonifica ed aventi ad oggetto

l'accertamento che gli immobili non sono assoggettabili ai contributi

consortili, il consorzio convenuto ha tra l'altro eccepito

l'incompetenza del giudice adito;

che, al riguardo, il giudice di pace richiama il consolidato

indirizzo della Corte di cassazione, secondo il quale i contributi di

bonifica, in quanto destinati alla provvista finanziaria di enti

pubblici, avrebbero natura tributaria, con la conseguente devoluzione

delle relative controversie alla competenza del tribunale, ex art. 9,

secondo comma, del codice di procedura civile;

che invece, a suo avviso, la personalità giuridica pubblica

attribuita ex lege ai consorzi non sarebbe sufficiente a qualificare

come tributi le relative entrate, in quanto il particolare intreccio

di pubblico e privato rilevabile nella struttura di tali enti

comporta che essi restino espressione degli interessi dei proprietari

dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica o che dalla stessa

traggono beneficio;

che inoltre l'art. 59, "prevedendo la pubblicizzazione dei

consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione",

contrasterebbe con il principio secondo il quale è necessario

assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte

nell'ambito dell'autonomia privata di vedersi riconosciuta

l'originaria natura, secondo un'esigenza imposta dal principio

pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione

repubblicana;

che l'art. 21, riconoscendo all'esazione dei contributi i

privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme relative alla

riscossione delle imposte dirette, introdurrebbe una deroga ai

criteri generali di riparto della competenza, in violazione della

garanzia del giudice naturale, e determinerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento "tra coloro che azionano pretese di natura

non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che

azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in

generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti";

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituito

l'attore di uno dei giudizi principali, sostenendo che l'attribuzione

delle controversie in materia di contributi di bonifica alla

competenza del tribunale sarebbe ingiustificata, in quanto si tratta

di crediti che non hanno natura tributaria;

che si è inoltre costituito il Consorzio di bonifica bacini

Tidone Trebbia, convenuto nei giudizi principali, il quale ha

eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sotto vari profili,

della questione di legittimità costituzionale, sostenendo nel merito

che i contributi di bonifica presentano tutti i caratteri delle

prestazioni tributarie.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno

tutte ad oggetto l'art. 59, primo comma, del regio decreto n. 215 del

1933, nella parte in cui prevede che i consorzi di bonifica sono

persone giuridiche pubbliche, e l'art. 21 del medesimo regio decreto,

nella parte in cui dispone che i contributi consortili sono esigibili

con i privilegi dell'imposta fondiaria e che alla loro riscossione si

provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;

che l'identità delle questioni, riguardanti le medesime

disposizioni di legge e sollevate da un unico giudice in riferimento

alle stesse norme costituzionali, rende opportuna la riunione dei

giudizi perché siano decisi congiuntamente;

che, come si legge nel dispositivo delle ordinanze di

rimessione, l'art. 59, primo comma, viene censurato "se ed in quanto

la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge,

porti a qualificare come tributaria la natura del contributo

consortile", e l'art. 21 è impugnato "nella parte in cui (...) pare

attribuire natura tributaria ai contributi consortili con

devoluzione, ex art. 9 del codice di procedura civile, delle relative

controversie civili alla cognizione del tribunale";

che, peraltro, il giudice rimettente dimostra di non nutrire

alcun dubbio in ordine alla natura non tributaria dei contributi di

bonifica, in quanto, pur richiamando il contrario indirizzo della

Corte di cassazione, ne dissente apertamente, affermando che "la

natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non

appare (...) sufficiente a qualificare necessariamente come tributi

le relative entrate" e che la deroga ai criteri generali di

competenza non appare giustificata, "trattandosi di rapporti di

natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di

assicurare le entrate dello Stato";

che tale contraddizione rende evidente che le questioni di

costituzionalità in esame sono state proposte in modo improprio, e

cioè al solo fine di contrastare un'interpretazione

giurisprudenziale delle norme impugnate che peraltro lo stesso

giudice rimettente ha chiaramente mostrato di non ritenere corretta,

con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione

interpretativa non condivisa (cfr. ordinanza n. 199 del 2001);

che, pertanto, data l'estraneità di tale finalità alla

logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, le

questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili

(cfr. ordinanza n. 54 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 del regio decreto

13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),

sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli

artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di

Borgonovo Val Tidone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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