Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 65legge 331/1993

citata

  • art. 3legge 427/1993
  • art. 8legge 691/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle

disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,

sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA

con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a

detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei

rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino

all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,

l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su

taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3,

comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 21 marzo 1997 dal giudice di pace di Eboli nel procedimento

civile vertente tra Schiavo Pietro Gerardo e il Ministero delle

finanze ed altro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il giudice di pace di Eboli, con ordinanza del 21

marzo 1997 (R.O. n. 335 del 1997) - emessa nel corso di un giudizio

proposto, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e

dell'Automobile club d'Italia, da Schiavo Pietro Gerardo per la

restituzione della soprattassa annuale dovuta a favore dello Stato

per i veicoli azionati con motore diesel, ai sensi dell'art. 8 del

decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia

di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,

sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da

direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione,

nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati

di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge

29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla

predetta soprattassa per i veicoli immatricolati anteriormente al 3

febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione

della loro conformità alla direttiva comunitaria 91/441 CEE;

che, ad avviso del giudice rimettente, le denunciate disposizioni

pongono in essere una disparità di trattamento fra cittadini,

censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le norme di cui trattasi prevedono l'esenzione

dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,

n. 691, solo per i veicoli, azionati con motori diesel, immatricolati

dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici

corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalità

previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991,

di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo

stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere

annotata nella carta di circolazione;

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni

legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di

qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il

frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte

stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo

esige la ratio dei benefici stessi (v. sentenze n. 431 del 1997 e n.

86 del 1985);

che, nel caso di specie, la scelta del legislatore di esonerare,

dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,

n. 691, i veicoli immatricolati dal 3 febbraio 1992 si ispira, come

messo in evidenza anche dalla relazione che accompagna il disegno di

legge di conversione del citato decreto-legge n. 331 del 1993, allo

scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture

con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel

meno inquinanti";

che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992,

corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal

decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, poi decaduto, e da vari altri,

del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si è anche inteso

sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo

tempo, versato la soprattassa;

che, attese le finalità perseguite, le disposizioni denunciate,

in relazione ai limiti temporali di riferimento, non appaiono

irragionevoli, onde la questione, a prescindere da ogni problema

riguardante la competenza, in subjecta materia del giudice rimettente

(v. art. 9 del codice di procedura civile), va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decretolegge 30 agosto

1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte

sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui

tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive

CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché

disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di

assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione

dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al

contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di

un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge

29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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