Codice di procedura civile

Art. 820 c.p.c. — Termine per la decisione

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[1]((Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

[2]Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni.

[3]Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.

[4]Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 820 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11482/2025

    1 maggio 2025

    In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

    Art. 820 c.p.c. · Art. 821 c.p.c. · Art. 829 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di tolto: novanta aggiunto: centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' …

Quando debbono essere assunti mezzi di prova aggiunto: o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di tolto: novanta aggiunto: centottanta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art820 · fonte del testo

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