Art. 819 c.p.c. — Questioni pregiudiziali di merito

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[1]Se nel corso del procedimento sorge una questione che a norma dell'articolo 806 non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che la decisione di tale questione abbia rilevanza per il giudizio ad essi affidato, sospendono il procedimento e dispongono che le parti propongano domanda davanti al giudice competente.

[2]In tal caso il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a venti giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i venti giorni.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    Deve essere escluso che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, poiché non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come, invece, è consentito al giudice dall’art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione.

    Art. 819 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (…

    Art. 1 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 26 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 806 c.p.c. · Art. 819 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art819 · fonte del testo

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