Art. 810 c.p.c. — Nomina degli arbitri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria, gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, puo' rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

[2]((In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile)).

[3]La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o piu' arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. 9 parole tolte, 47 parole aggiunte.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale tolto: del aggiunto: nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso tolto: oppure il contratto contenente aggiunto: o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoriatolto: ; e il aggiunto: oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita tolto: quando occorreaggiunto: , quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art810 · fonte del testo

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