Art. 810 c.p.c. — Nomina degli arbitri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 2006 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

[2]In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

[3]Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non e' manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

[4]Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o piu' arbitri e' demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 18 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 59 parole tolte, 56 parole aggiunte in 4 capoversi.

Quando a norma tolto: del compromesso o della clausola compromissoria, gli arbitri debbono aggiunto: della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascunaaggiunto: , di esse, con atto notificato tolto: a mezzo d'ufficiale giudiziario, puo' rendere aggiunto: per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare aggiunto: per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale tolto: nella cui circoscrizione aggiunto: nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tolto: tale aggiunto: la sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' tolto: stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria aggiunto: stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma.tolto: Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile

aggiunto: Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non e' manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

tolto: La stessa disposizione si applicaaggiunto: Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o piu' arbitri tolto: sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata aggiunto: e' demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi tolto: abbia aggiunto: ha provveduto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art810 · fonte del testo

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