Art. 707 c.p.c. — Comparizione personale delle parti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1971 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore. 17
[2]Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
[3]Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
17La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 7/7/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori".
Testo in vigore dal 8 luglio 1971 al 11 settembre 2005
