Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma

primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

16 ottobre 1970 dal pretore di Parma nel procedimento penale a carico

di Lamberti Giovanni, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo

1971.

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Giovanni Lamberti imputato del

reato di cui agli artt. 81 e 388, comma secondo, del codice penale,

"essendosi, più volte, fino al 13 maggio 1970 e successivamente,

rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata assegnata

il 9 maggio 1970 dal presidente del tribunale di Modena in sede di

giudizio di separazione" il pretore di Parma, su eccezione di parte,

sollevava, con ordinanza del 16 ottobre 1970, la questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice

di procedura civile, "nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza

di difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti

al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale

dei coniugi", in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Sotto il profilo della rilevanza il pretore, premesso che il

giudice penale, dovendo decidere in ordine all'imputazione di cui

all'art. 388 del codice penale, deve esercitare "un sindacato sul

provvedimento della cui applicazione si discute (regolare formazione

del titolo, esecutività del medesimo, ecc.)", osservava che

l'eventuale declaratoria di illegittimità dell'articolo 707, comma

primo, del codice di procedura civile "renderebbe nulla in radice

l'ordinanza 9 maggio 1970 del presidente del tribunale di Modena da cui

è scaturito l'obbligo dell'affidamento alla madre della figlia minore,

facendo di conseguenza venir meno il presupposto del delitto di cui al

capo di imputazione".

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, lo stesso

pretore riteneva che con il divieto di assistenza a mezzo di difensore

si perviene all'assurdo che l'esercizio del diritto di difesa è

precluso alle parti proprio in un procedimento in cui vengono emessi

provvedimenti destinati a produrrre effetti tra le parti stesse ed

anche nei confronti di altre persone ed in cui perciò l'assistenza del

patrono sarebbe oltremodo necessaria per consentire a ciascuna delle

parti di esporre e far valere le proprie ragioni e di interloquire

sull'attività tecnica del giudice. E non varrebbe sostenere in

contrario che nella specie si tratta di un procedimento o di

provvedimenti di carattere volontario (c.d. volontaria giurisdizione):

sarebbe iniquo, infatti, richiamandosi unicamente a determinate

categorie giuridiche, negare l'applicabilità dell'art. 24, comma

secondo, alla detta fase del procedimento; e comunque, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, con la volontaria giurisdizione il

diritto di difesa ed il principio del contraddittorio non sono

incompatibili.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti

private e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Parma

denuncia, per violazione dell'art. 24, comma secondo, della

Costituzione l'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile

"nella parte in cui, con l'inciso " senza assistenza di difensore",

sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al presidente

del tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi".

2. - La questione, così prospettata, è inammissibile per difetto

di rilevanza.

La Corte ritiene che la decisione di essa non possa influire nel

processo penale nel corso del quale si è avuta l'ordinanza di

rimessione.

Non vale sostenere in contrario, come si legge nella detta

ordinanza, che il pretore chiamato a giudicare sulla responsabilità

penale di un marito imputato del reato di cui agli artt. 81 e 388,

comma secondo, del codice penale, per essersi più volte rifiutato di

consegnare la figlia alla moglie cui era stata assegnata dal presidente

del tribunale competente, nel corso di un giudizio di separazione

personale ancora pendente tra i coniugi, debba stabilire se dal

provvedimento civile derivino o meno gli obblighi cui si riferisce il

citato art. 388 e debba operare un sindacato sul provvedimento della

cui applicazione si discute; e che quindi l'eventuale declaratoria di

illegittimità del citato art. 707, comma primo, "renderebbe nulla in

radice l'ordinanza" del presidente del tribunale, facendo di

conseguenza venire meno il presupposto del delitto di cui al capo di

imputazione.

Il citato art. 707, comma primo, viene, infatti, applicato, come la

Corte ha precisato in altre occasioni (sentenze n. 60 del 1970 e n. 6

del 1971), dal presidente del tribunale. E può essere legittimamente

considerato dal tribunale in sede di definizione del giudizio di primo

grado, e dagli altri organi della giurisdizione civile, nei

procedimenti di appello, di cassazione, di rinvio e di revocazione, ed

eventualmente anche in sede di opposizione all'esecuzione dei

provvedimenti emessi a sensi dell'art. 708, comma terzo.

Ma non può essere applicato o considerato dal giudice penale, che

sia chiamato a conoscere ad es. del reato di cui all'art. 570 del

codice penale (cfr. cit. sentenza n. 6 del 1971) o, come nella specie,

di quello previsto e punito dagli artt. 81 e 388 dello stesso codice.

Presupposto necessario e sufficiente per la configurabilità del

reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è

l'emissione da parte del giudice stesso di un provvedimento

immediatamente esecutivo. E tale non può non dirsi quello

legittimamente emesso dal presidente del tribunale competente a sensi e

per gli effetti di cui al detto art. 707, comma primo, ed al successivo

art. 708, e giusta il disposto dell'articolo 189, comma primo, delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Al giudice penale, in casi come quello in esame, in sostanza resta

inibito di sindacare la legittimità del provvedimento giurisdizionale,

esecutivo ed ineseguito, fermo restando peraltro il controllo

sull'esistenza dell'atto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di

procedura civile, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari