Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1970 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707,

primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1968 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei

coniugi Bassan Giuliano e Pellis Maria Rosa, iscritta al n. 96 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 del 13 luglio 1968;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei

coniugi Inzaghi Rosetta e Visentin Ettore, iscritta al n. 170 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 del 18 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Pellis Maria Rosa e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Carlo Bandini e Mario Pogliani, per la Pellis,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi

iniziato da Giuliano Bassan nei confronti della moglie Maria Rosa

Pellis, il giudice istruttore del tribunale di Milano, su istanza della

difesa di quest'ultima, riteneva rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 707,

primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, e, con ordinanza del 12 febbraio

1968, sollevava la relativa questione.

In precedenza, la difesa della convenuta aveva chiesto al giudice

istruttore l'aumento dell'assegno mensile stabilito dal presidente, ma

il ricorso era stato respinto per non essersi verificati i mutamenti

nelle circostanze, richieste dall'art. 708, quarto comma, dello stesso

codice.

Nell'ordinanza di rimessione, si osserva che la norma denunziata,

secondo la quale i coniugi devono comparire personalmente davanti al

presidente senza assistenza di difensore, non presenterebbe motivi di

illegittimità costituzionale per quanto concerne l'audizione delle

parti, prima separatamente e poi congiuntamente, durante la fase del

tentativo di conciliazione, in quanto il presidente, mirando solo a

dirimere le controversie che hanno minato l'unità familiare, non

svolgerebbe alcuna attività giurisdizionale.

Terminato, però, con esito negativo, il tentativo di

conciliazione, l'attività del presidente si inserirebbe nel

procedimento contenzioso, dovendo egli, oltre che accertare la

competenza per territorio del tribunale adito e risolvere le relative

questioni, adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti

sull'affidamento della prole e sui rapporti economici tra i coniugi,

nominare il giudice istruttore e fissare l'udienza di comparizione, con

le inerenti conseguenze processuali.

Si osserva, pertanto, nell'ordinanza che la mancata assistenza dei

difensori dei coniugi, allorché vengono adottati i provvedimenti

presidenziali, modificabili soltanto per mutamenti nelle circostanze

che erano emerse al momento della comparizione personale dei coniugi,

sarebbe in contrasto con il diritto della difesa in ogni stato e grado

del procedimento, intesa come difesa in senso tecnico.

Si conclude assumendo la legittimazione del giudice istruttore a

sollevare la questione, dappoiché egli è abilitato alla modifica dei

provvedimenti presidenziali.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 13 luglio 1968.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte, si è costituita la

signora Maria Rosa Pellis, con deduzioni depositate il 30 marzo 1968,

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 3 giugno 1968.

La parte privata chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale della denunziata disposizione, argomentando, tra

l'altro, che il divieto di assistenza del difensore all'udienza di

comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale non ha

trovato alcuna giustificazione nella dottrina, mentre si pone,

altresì, in contrasto con il sistema accolto dal vigente codice di

rito. Sulla scorta delle considerazioni poste a sostegno

dell'ordinanza di rimessione, sottolinea poi la natura giurisdizionale

del provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di

procedura civile e richiama essa pure (come aveva fatto l'ordinanza),

la giurisprudenza di questa Corte sul diritto di difesa.

L'Avvocatura generale chiede che la questione sia dichiarata

inammissibile o, in via subordinata, non fondata. Al riguardo,

rispettivamente, deduce che secondo la giurisprudenza di questa Corte,

il giudice istruttore, essendo dotato di poteri non decisori, non

potrebbe correttamente svolgere una delibazione sulla rilevanza della

questione, se non relativamente ad una norma processuale che può

essere soltanto da lui applicata spettando, in ogni altro caso, al

collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

In particolare, osserva che la norma denunziata viene applicata dal

presidente nell'esercizio della sua competenza funzionale: se si

dovesse attribuire a tale attività natura giurisdizionale, dovrebbe

ritenersi il presidente legittimato a sollevare la questione di

legittimità della norma denunziata. Se, invece, si dovesse avere

riguardo al permanere degli effetti dei provvedimenti presidenziali

durante il corso del giudizio, sarebbe legittimato a sollevare la

questione il collegio e non il giudice istruttore. Né può avere

rilievo il potere che è conferito a quest'ultimo di modificare i

provvedimenti presidenziali in forza dell'art. 708, quarto comma, cod.

proc. civ. ché non è questa la norma denunziata.

Circa la non fondatezza della questione, l'Avvocatura fa richiamo

alla giurisprudenza di questa Corte sulla non obbligatorietà

dell'assistenza del difensore e sul patrocinio di persone sfornite

della competenza tecnica normalmente richiesta per il difensore.

3. - Identica questione di legittimità costituzionale della stessa

disposizione è stata sollevata, con analoghe argomentazioni, nel corso

di un giudizio di separazione tra i coniugi Rosetta Inzaghi ed Ettore

Visentin, dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza

del 26 aprile 1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 18

settembre 1968, dopo le notificazioni e comunicazioni di rito.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - È stata sollevata dal giudice istruttore del tribunale di

Milano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, primo

comma, del codice di procedura civile: la norma violerebbe il diritto

di difesa poiché non consente alle parti di presentarsi al presidente

del tribunale con l'assistenza dei difensori.

L'Avvocatura dello Stato ha sollevato eccezione di

inammissibilità: il giudice istruttore non potrebbe proporre questioni

di legittimità costituzionale.

L'eccezione è fondata nei limiti di cui si dirà.

2. - Le più recenti sentenze di questa Corte affermano che,

allorché la legge prevede l'emanazione di un provvedimento decisorio

attribuito alla diretta competenza del giudice istruttore, a questo

spetta il potere di promuovere questioni di legittimità costituzionale

(da ultimo, sent. n. 62 del 1966 e sent. n. 45 del 1969).

Tuttavia, la norma denunziata (l'art. 707, primo comma, cod. proc.

civ.) viene applicata dal presidente del tribunale e non dal giudice

istruttore; al quale ultimo, invece, competono i poteri di

(condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali secondo il

dettato del successivo art. 708, quarto comma: in una fase, cioè,

nella quale la difesa tecnica è garantita.

È perciò al presidente, essendo la sua competenza di natura

giurisdizionale, che spetta di sollevare la questione di legittimità,

ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assenza del difensore non soddisfi

le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Come dire che su tale materia il giudice istruttore non può

sollevare questioni, poiché non ha su di essa potere decisorio,

essendo questo limitato alla modificazione, per fatti nuovi, dei

provvedimenti presidenziali.

Perciò la questione è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 707, primo comma, del codice di

procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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