Art. 707 c.p.c. — Comparizione personale delle parti
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[1]I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.
[2]Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
[3]Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 8 luglio 1971
