Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 707,

comma primo, e 708 del codice di procedura civile, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal presidente del tribunale

di Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Petrini

Gabriella e Turnbull James, iscritta al n. 368 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del

27 gennaio 1971;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1970 dal presidente del

tribunale di Varese nel procedimento di separazione personale dei

coniugi Sabbadini Giovanna Juanita e Cremona Ferdinando, iscritta al n.

32 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Visto l'atto di costituzione di Cremona Ferdinando;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Osvaldo Celli, per il Cremona.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento di separazione personale dei coniugi

Gabriella Petrini e James Turnbull, il presidente del tribunale di

Milano, emessi alcuni provvedimenti a sensi dell'art. 708, comma terzo,

del codice di procedura civile e sospesa la nomina del giudice

istruttore, sollevava, su eccezione di parte, con ordinanza del 16

ottobre 1970, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

707, comma primo, di quel codice in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione.

Dopo avere osservato che nella fase successiva all'audizione dei

coniugi e al tentativo di addivenire ad una loro conciliazione,

l'attività presidenziale è di natura tipicamente giurisdizionale, e

messo in evidenza, a comprova di ciò, vari aspetti e profili del

procedimento, il giudice a quo ravvisava una violazione del diritto

alla difesa nell'anzidetta norma che vieta alle parti (anche) in quella

fase di farsi assistere da un difensore.

Ad avviso del presidente del tribunale di Milano ricorrerebbero

nella specie motivi analoghi a quelli che sono stati riconosciuti

validi da questa Corte a proposito dell'istruzione sommaria del

procedimento penale e del provvedimento in camera di consiglio previsto

dall'art. 274, comma secondo, del codice civile, e sostanzialmente

rileverebbe il fatto che i provvedimenti presidenziali ex art. 708 del

codice di procedura civile "sia pure temporaneamente attuano in via

giurisdizionale un concreto e diretto regolamento degli interessi

controversi" e che il divieto di essere assistito da un difensore non

consentirebbe la piena tutela giurisdizionale di codesti interessi.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti, né

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nel procedimento di separazione personale dei coniugi vertente

tra Giovanna Juanita Sabbadini e Ferdinando Cremona, il presidente del

tribunale di Varese, su eccezione di parte, con ordinanza del 22

dicembre 1970, denunciava, per contrasto con l'art. 24, comma secondo,

della Costituzione le norme contenute negli artt. 707, comma primo, e

708 del codice di procedura civile.

Dopo essersi astenuto dal pronunciare i provvedimenti provvisori e

dopo aver richiamato, ai fini della rilevanza, la sentenza n. 60 del

1970 di questa Corte, riteneva che la esclusione dell'assistenza

tecnica del difensore prevista dalle dette norme integra una violazione

del diritto, costituzionalmente garantito, di ciascuno dei coniugi di

essere difeso. In un procedimento giurisdizionale, quale quello in

oggetto, in cui i provvedimenti che possono essere emanati, hanno

importanza e sono destinati ad incidere sugli interessi delle parti ed

anche di altre persone, la presenza del difensore appare doverosa per

mettere il giudice di fronte ad una realtà processuale tecnicamente

valutabile e consentirgli l'adozione dei provvedimenti più

appropriati.

Davanti a questa Corte si costituiva solo il Cremona il quale,

riportandosi alle istanze e ragioni formulate nel giudizio di merito,

chiedeva, con deduzioni depositate il 7 aprile 1971, che la sollevata

questione venisse dichiarata fondata.

Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza del 3 giugno 1971, l'avv. Osvaldo Celli, per il

Cremona, si riportava alle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del 22 dicembre 1970 del presidente del

tribunale di Varese si sostiene che la esclusione della assistenza

tecnica del difensore prevista dall'art. 707, comma primo, e da tutte

le norme di cui all'art. 708 del codice di procedura civile sia in

contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Con l'altra ordinanza (del 16 ottobre 1970 del presidente del

tribunale di Milano) la violazione della detta disposizione della

Costituzione è ravvisata esistente nella norma di cui al citato art.

707, comma primo.

La questione, nonostante la rilevata differenza circa la

prospettazione, è una sola, e perciò i due giudizi vanno riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Secondo le due ordinanze, si avrebbe la dedotta illegittimità

costituzionale perché nella seconda parte della fase presidenziale del

procedimento di separazione personale dei coniugi, e cioè in quella

successiva alla mancata conciliazione, questi, comparsi personalmente

davanti al presidente del tribunale, non possono farsi assistere da

difensori.

La questione, correttamente sollevata, da giudici legittimati a

proporla (giusta le precedenti pronunce adottate da questa Corte con le

sentenze n. 60 del 1970, e nn. 6 e 150 del 1971), appare fondata.

Nella detta seconda parte dell'udienza presidenziale, diventa

attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla

base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese

direttamente prospettate al presidente del tribunale. E tale contrasto

viene superato o composto con i provvedimenti emanati a sensi dell'art.

708, comma terzo.

Non rileva il carattere, contenzioso o volontario, del

procedimento, così come non ha peso il fatto che il presidente possa

provvedere (anche) d'ufficio e sia discrezionale il se ed il come dei

singoli provvedimenti da lui adottati.

Interessa, ai fini della corretta impostazione e soluzione della

questione, invece, la constatazione che codesti provvedimenti, pur

essendo temporanei ed urgenti, non possono essere revocati o modificati

dal giudice istruttore tranne che si verifichino mutamenti nelle

circostanze, e lo possono solo con la sentenza del tribunale e dei

giudici aditi successivamente o in via d'urgenza, e in quanto incidono

(v. sentenza n. 150 del 1971), e per un tempo che può essere anche

lungo (arg. ex art. 189, comma secondo, delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile), sugli interessi dei

coniugi e della prole.

Ricorrono, perciò, le premesse e le condizioni perché alle parti

del procedimento di separazione personale dei coniugi, durante la fase

presidenziale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione,

debba essere assicurata la difesa in giudizio.

Il divieto per dette parti d'essere assistite da difensori

costituisce un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena

instaurazione del contraddittorio, nelle forme e nei limiti consentiti

dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e

completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e

richieste delle parti, e alla migliore e più appropriata cognizione ad

opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli

artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella

parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente

del tribunale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, è

fatto divieto d'essere assistiti da difensore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma

primo, e 708 deI codice di procedura civile nella parte in cui ai

coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e

in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai

rispettivi difensori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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