Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma

primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

2 febbraio 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Cerotto Mario e Ghilleri Nicoletta, iscritta al n. 251 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 2 febbraio 1971, emessa nel procedimento civile

per separazione personale dei coniugi Mario Cerotto e Nicoletta

Ghilleri, il tribunale di Napoli sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di

procedura civile, nella parte in cui dispone che i coniugi in sede di

comparizione personale davanti al presidente del tribunale, non possano

essere assistiti dal difensore, per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione.

Premetteva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il

diritto di difesa è garanzia di contraddittorio e di assistenza

tecnico-professionale e che, quindi, l'esclusione dell'assistenza del

difensore non rende pienamente realizzabile un'effettiva dialettica

processuale; e rilevava, peraltro, che il rispetto dell'art. 24 non

comporta necessariamente che in ogni momento ed atto processuale

debbano essere garantiti il contraddittorio e la presenza del

difensore, ma che tuttavia di volta in volta si debba accertare se

l'assenza del difensore e la conseguente minore ampiezza del

contraddittorio si traducano in una effettiva lesione del diritto di

difesa.

Nella specie, secondo il tribunale, il divieto per i coniugi di far

valere le proprie ragioni a mezzo di un legale, si risolverebbe in una

illegittima menomazione del detto diritto di difesa, a causa della

natura giurisdizionale dell'attività del presidente. Questi, infatti,

tra l'altro, deve valutare, sia pure in via di mera deliberazione, se

esista o meno la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria,

nonché la competenza per territorio del tribunale adito, ed esaminare

la natura dell'impedimento alla comparizione del coniuge ricorrente ai

fini dell'applicabilità dell'art. 707, comma secondo, del codice di

procedura civile; ed ha il potere di emettere i provvedimenti

temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e quelli

relativi al proseguimento del giudizio.

E non rileva in contrario, secondo il tribunale, che il presidente,

nell'ascoltare i coniugi, prima separatamente, e, poi, congiuntamente,

nel tentativo di addivenire ad una conciliazione, agisce per la tutela

dell'interesse, anche di natura pubblica, ad una pacifica convivenza

tra i coniugi, e che per ciò "appare opportuno, anzi necessario, che

in questa opera meta giuridica, il presidente sia solo con le parti per

esplicare meglio e con maggiore facilità la sua delicata funzione",

perché queste ragioni, in quanto implicano sfiducia nell'opera del

difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto costituzionale

per cui il diritto di difesa si armonizza perfettamente con i fini di

giustizia, e perché d'altra parte, dovendo alcuni dei poteri sopra

indicati essere esercitati dal presidente prima dell'udienza di

comparizione personale dei coniugi, tale udienza fa parte del

procedimento di separazione e quindi anche durante tale fase la

partecipazione del difensore non può essere esclusa.

Il tribunale, infine, osservava che l'art. 4 della legge 1 dicembre

1970, n. 898, non contiene per le parti del giudizio di scioglimento

del matrimonio il divieto di farsi assistere dal difensore in sede di

comparizione personale.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa pertanto viene decisa, ai sensi dell'art. 26, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera

di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707,

comma primo, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, assumendo che sarebbe in contrasto con il diritto

di difesa, spettante ai coniugi nel procedimento di separazione

personale, il divieto di essere assistiti da difensore durante l'intera

fase presidenziale.

2. - Con sentenza n. 151 del 1971 questa Corte ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708

del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi

personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata

conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi

difensori".

La pronuncia ha riguardo alla seconda parte della fase

presidenziale e precisamente alle attività ed agli atti successivi

alla constatazione che i coniugi, parti del procedimento di separazione

personale, non intendono porre fine alla controversia mediante

conciliazione.

Da codesta decisione discende, pertanto, la manifesta infondatezza

della questione, come sopra sollevata dal tribunale di Napoli, per

quanto concerne il divieto di assistenza a mezzo di difensori,

relativamente a quella parte della ripetuta fase del procedimento che

è successiva alla mancata conciliazione.

3. - Rimane quindi da accertare se sia violato il diritto di difesa

dei coniugi per il fatto che ad essi è inibito di essere assistiti dai

rispettivi difensori in sede di comparizione personale e nel tempo in

cui il presidente del tribunale sente "i coniugi prima separatamente e

poi congiuntamente, procurando di conciliarli".

La questione, contenuta entro questi limiti, non è fondata.

Ai fini dell'accertamento dell'asserito contrasto della norma in

esame con l'art. 24 della Costituzione, non dovrebbe aver peso la

spettanza, per altro non da tutti ammessa, di poteri al presidente

circa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e circa la

competenza per territorio del tribunale adito. Trattasi, infatti, di

poteri che il presidente può esercitare in limine, prima dell'udienza

di comparizione. Ad ogni modo, poi, a proposito di essi e dei concreti

atti di esercizio, durante il corso del procedimento si instaura il

contraddittorio con pienezza di assistenza tecnico-professionale per le

parti.

Non rileva neppure il fatto che risulta senza immediata difesa il

coniuge che non compare, per ciò che spetta al presidente di esaminare

la natura dell'impedimento alla comparizione del coniuge ricorrente

onde valutarne la rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 707,

comma secondo, del codice di procedura civile, e del coniuge convenuto,

a sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Per i coniugi, a seguito della mancata comparizione, non si verificano,

infatti, preclusioni o decadenze: il ricorrente, la cui domanda dovesse

divenire inefficace, ha sempre il modo ed il tempo di rinnovarla e per

le medesime ragioni, ed il coniuge convenuto, che avesse interesse allo

svolgimento del tentativo di conciliazione, vede tutelato tale

interesse nell'attività processuale cui doverosamente, data la natura

della causa, è chiamato il giudice istruttore a sensi dell'art. 185

del codice di procedura civile.

E non è infine ed in sostanza decisivo o importante per la

fondatezza della prospettata questione dell'art. 24 l'assenza del

difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta, delle

parti e per il tentativo di conciliazione.

Il relativo divieto, operante in questo periodo di tempo, non vuole

e non può significare sfiducia nell'opera del difensore.

Si vuole, invece, dal legislatore, nel concorso e nel gioco degli

interessi che stanno a base della norma, tutelare in modo preminente

l'interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della

convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia

permanentemente ed integralmente assicurato. E si reputa sufficiente

che alla concreta attuazione di quell'interesse mirino (personalmente)

i coniugi ed il presidente del tribunale che non potrà non far valere

il prestigio derivantegli dalla sua funzione.

La difesa tecnico-professionale delle parti, per altro, anche in

questa fase del procedimento de quo è assicurata. I coniugi, a mezzo

dei loro procuratori e difensori, fanno valere le loro ragioni ed

avanzano le loro richieste, rispettivamente con il ricorso introduttivo

e con memorie difensive che possono produrre prima dell'udienza di

comparizione; e sono assistiti dai rispettivi difensori nella seconda

parte della fase presidenziale, mancato che sia il tentativo di

conciliazione (giusta la citata sentenza n. 151 del 1971).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza del 2

febbraio 1971, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura

civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza

n. 151 del 18 giugno 1971, nella parte in cui ai coniugi comparsi

personalmente davanti al presidente del tribunale ed in caso di mancata

conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori;

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, come sopra

sollevata, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile,

nella parte in cui vieta ai coniugi comparsi personalmente davanti al

presidente del tribunale, per essere sentiti prima separatamente e poi

congiuntamente e per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti

dai rispettivi difensori.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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