Art. 705 c.p.c. — Divieto di proporre giudizio petitorio
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[1]Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
[2]Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 13 febbraio 1992
