Art. 705 c.p.c. — Divieto di proporre giudizio petitorio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 13 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

[1]Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

[2]Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 13 febbraio 1992

CautelariVersione 0.1

Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso

Ricorso ex art. 703 c.p.c. contro lo spoglio violento o clandestino, la molestia o lo spoglio né violento né clandestino, con il possesso e i fatti della controparte a punti, la competenza del luogo del fatto, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la prova per testi.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 febbraio 1992

    L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprietà - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - è, in sé, conforme sia al principio di razionalità (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 1168 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 290/2004

    Questione infondata
    28 luglio 2004

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 705 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria. L’ordinanza di rimessione, infatti, non pone una questione di costituzionalità, ma di interpretazione della normativa, devoluta al giudice del rapporto processuale.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 1168 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 41/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purché non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruità - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprietà. Non è fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finché il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprietà e del possesso.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art705 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari