Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 705,

primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 agosto 1971 dal pretore di Sant'Elpidio a

Mare nel procedimento civile vertente tra Lottatori Quinto e Diomedi

Roberto, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal pretore di Sondrio nel

procedimento civile vertente tra Failoni Rino Simone e il "Condominio

XXV aprile" di Sondrio, iscritta al n.39 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile

1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio di reintegrazione nel possesso

corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio, del quale

assumeva di essere stato spogliato, promosso da Quinto Lottatori

davanti al pretore di Sant'Elpidio a Mare, il convenuto Roberto Diomedi

eccepiva la inesistenza dell'asserita servitù e, quindi, del relativo

spoglio.

Il pretore adito, con ordinanza 20 agosto 1971, rilevato che la

proponibilità di tale eccezione era preclusa dall'art. 705, primo

comma, c.p.c., in forza del quale è vietato il cumulo tra azione

possessoria ed azione petitoria finché il giudizio possessorio non sia

definito e la decisione non sia eseguita, sollevava d'ufficio,

dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata, questione di

legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt.

3, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il pretore di Sant'Elpidio a Mare il divieto contenuto nel

primo comma della norma denunziata sarebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto riguarda soltanto il

convenuto nel giudizio possessorio e non anche il proprietario che

agisca con l'azione di manutenzione o di reintegrazione, che potrebbe

annullare il giudizio possessorio con il petitorio, con una manifesta e

non razionale disparità di trattamento;

b) con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, in quanto il

denunziato divieto paralizzerebbe, sia pure temporaneamente, il potere

di agire in giudizio per la difesa del diritto di proprietà;

c) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto il

contestato divieto porrebbe in essere una limitazione, sia pure

temporanea, del diritto di proprietà, che non trova giustificazione

nello scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile

a tutti.

Nel giudizio, così promosso, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 29 ottobre

1971, chiede che la proposta questione venga dichiarata infondata sotto

tutti e tre i profili sopra riportati.

A sostegno di tale richiesta l'Avvocatura dello Stato, richiamati i

principi ai quali si ispira, anche con rilevanti criteri di tutela

dell'interesse pubblico, la disciplina delle azioni possessorie,

nonché la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'art. 24 della

Costituzione, ne trae la conseguenza che, alla stregua di tali principi

e di tale giurisprudenza, deve escludersi il denunziato contrasto del

divieto di cui all'art. 705 c.p.c. con le norme della Costituzione alle

quali fa riferimento il giudice a quo.

2. - In pendenza di azione possessoria promossa dal "Condominio XXV

aprile" contro Rino Simone Failoni per l'asserito spoglio di una

striscia di terreno sita al confine tra la proprietà dell'attore e

quella del convenuto, questi, alla sua volta, conveniva davanti alla

pretura di Sondrio il "Condominio XXV aprile" perché si senti se

condannare al trasferimento della proprietà di detta striscia di

terreno al Failoni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 875 e

877 del codice civile.

Il pretore adito, con ordinanza 3 dicembre 1971, rilevato che alla

proponibilità della proposta azione era di ostacolo, in pendenza

dell'azione possessoria proposta dal "Condominio XXV aprile", l'art.

705, primo comma, c.p.c., dichiarava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, prospettata dal patrocinio del Failoni.

La non manifesta infondatezza veniva prospettata, sostanzialmente,

con argomentazioni analoghe a quelle, sopra riassunte, dell'ordinanza

del pretore di Sant'Elpidio a Mare, con l'aggiunta che nella specie

l'osservanza del divieto di cui al denunziato art. 705 c.p.c. sarebbe

stata estremamente gravosa per il Failoni, che, avendo già costruito

sulla contestata striscia di terreno, in caso di accoglimento

dell'azione possessoria, avrebbe dovuto previamente demolire

l'effettuata costruzione.

Non vi è stato intervento o costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, avendo entrambi per oggetto la legittimità

costituzionale dell'art. 705, primo comma, del codice di procedura

civile, che vieta al convenuto nel giudizio possessorio di proporre

giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la

decisione non sia stata eseguita.

2. - Tale legittimità è posta in dubbio da entrambe le ordinanze

di rinvio, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione

e dall'ordinanza del pretore di Sant'Elpidio a Mare anche in

riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione.

In riferimento all'art. 24, primo comma, in quanto quel divieto si

risolverebbe in una grave e non giustificata violazione del diritto di

difesa; in riferimento all'art. 3, in quanto, non estendendosi il

divieto all'attore in possessorio, si porrebbe in atto una

ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto; in

riferimento all'art.42, secondo comma, in quanto il divieto stesso

implicherebbe violazione della garanzia costituzionale del diritto di

proprietà.

3. - Prima di procedere all'esame delle proposte questioni è

necessario tener presente che il fondamento giuridico della particolare

tutela giurisdizionale che la legge (artt. 1168 - 1170 cod. civ.)

accorda al possesso va ricercato nell'interesse pubblico di evitare e

limitare al massimo il turbamento della convivenza civile che,

altrimenti, potrebbe derivare attraverso azioni e reazioni che, del

resto, nei casi più gravi, formano addirittura oggetto di sanzioni

penali (artt. 392, 393, 631, 634 cod. pen.).

Di qui l'esigenza che sia il più rapidamente possibile ristabilito

lo stato di fatto anteriore allo spoglio o al turbamento del possesso,

alla quale appunto con quella particolare tutela il legislatore ha

ritenuto di provvedere.

Ne consegue che alla stregua di quanto precede le proposte

questioni risultano infondate sotto tutti i prospettati profili:

a) Cominciando dal profilo della violazione dell'art. 24 della

Costituzione, in quanto prospettato da entrambe le ordinanze di rinvio,

va osservato che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte

(sentenze n. 24 del 1973, n. 150 e n. 57 del 1972, n. 55 del 1971 e le

altre ivi richiamate), l'esercizio del diritto di difesa può

variamente e validamente essere regolato dal legislatore in relazione

alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli

interessi da tutelare, purché non sia svuotato del suo contenuto.

Nel caso in esame il legislatore non ha affatto privato

sostanzialmente - come si sostiene nelle ordinanze di rimessione - il

convenuto nel giudizio possessorio della tutela del suo diritto di

proprietà, ma ne ha solo regolato l'esercizio, tenendo conto della

concorrenza dell'interesse pubblico alla tutela autonoma e prioritaria

del possesso (che viene meno solo quando lo stesso attore in

possessorio vi rinunci) con il contrastante interesse del convenuto di

far valere innanzitutto il suo preteso diritto di proprietà.

Va tenuto presente al riguardo che nei lavori preparatori del

vigente codice di procedura civile si discusse ampiamente - ancorché

allora il diritto di difesa non fosse costituzionalmente protetto -

circa l'abolizione del divieto di proporre giudizio petitorio nella

pendenza del giudizio possessorio, divieto che l'art. 443 del

precedente codice prevedeva anche nei confronti dell'attore in

possessorio. È appunto nella sua discrezionalità, insindacabile in

questa sede, che il legislatore, per le prevalenti esigenze

dell'interesse pubblico, ha scelto la soluzione intermedia dell'art.

705 ora denunciato, non privando affatto, peraltro, il convenuto nel

giudizio possessorio della tutela del suo diritto reale, ma

posticipandola alla esecuzione della decisione resa in tale giudizio.

È vero che, con ciò, il principio dell'economia dei giudizi viene

sacrificato ad un'esigenza ritenuta superiore, ma - a parte che tale

principio non ha carattere costituzionale - deve considerarsi che non

ostante il giudice del petitorio possa essere diverso da quello del

possessorio, non si possono verificare conflitti di giudicati, stante

che diversi sono petitum e causa petendi delle azioni petitorie e

possessorie.

b) Neppure sussiste la denunciata violazione del principio

d'eguaglianza perché, mentre l'attore in possessorio può agire

contestualmente anche in petitorio, lo stesso non può fare il

convenuto.

Infatti il legislatore, nella sua discrezionalità, che non appare

viziata da irragionevolezza, ha dovuto considerare la diversità della

loro posizione in quanto, essendo attore nel giudizio possessorio colui

che afferma di aver subito la turbativa del possesso e convenuto colui

che l'avrebbe posta in essere, è solo il primo (e non anche il

convenuto) ad essere titolare dell'interesse, che l'ordinamento

garantisce, di ottenere ante omnia la restitutio in integrum.

c) Non può ritenersi, infine, che la denunziata norma violi la

garanzia costituzionale della proprietà - come ritiene il pretore di

Sant'Elpidio a Mare, in relazione all'art. 42 della Costituzione -,

giacché quest'ultima norma non vieta al legislatore di regolare

congruamente l'esercizio delle azioni a sua tutela. L'art. 705 c.p.c.

non limita il diritto di proprietà del convenuto nel giudizio

possessorio, che in costanza di esso resta intatto, ma ne regola solo

l'esercizio, coordinando l'azione petitoria con quella possessoria in

maniera conforme all'interesse pubblico e senza affatto privare il

proprietario, a tempo debito, di ogni integrale tutela del suo diritto.

E non è senza importanza, al riguardo, il fatto che il convenuto

in possessorio può sempre fare estinguere il relativo processo, cosi

riacquistando la potestà di agire in petitorio, spontaneamente

recedendo dallo spoglio o dalla turbativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art 705, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate

con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo

comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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