Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per alcun titolo ne puo' essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.534

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 9 maggio 1973, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 16.05.1973 n. 126) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto".

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 572 ( in G.U. 1a s.s. 27.12.1989 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilita' per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL."

Testo vigente dal 28 dicembre 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 572/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    Sia le pensioni di invalidità INPS che le rendite erogate dall'INAIL sono direttamente collegate alla situazione non solo individuale ma anche familiare dell'assicurato, sicché è irragionevole differenziarli quanto alla possibilità di pignoramento per crediti alimentari, non essendo a tal fine significativa la diversa causa (infortunio sul lavoro o malattia professionale) dello stato di invalidità. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 110, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL. - S. n. 1041/1988.

    Art. 110 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 55/1973

    Ha colpito questo articolo
    9 maggio 1973

    L'art. 45 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, limitatamente alla disposizione espressa con le parole "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dal presente decreto". La normativa contenuta nell'art. 45 (ora art. 110 t.u.), infatti, risultando priva di ogni limite quantitativo alla pignorabilità dei crediti per indennità infortuni, viola l'art. 38 della Costituzione, secondo cui le prestazioni previdenziali sono destinate a provvedere ai bisogni alimentari dei lavoratori; e perciò presentano carattere affine a quelle genericamente qualificate come alimentari, le quali, per antica tradizione, sono sottratte alle comuni forme di apprensione da parte di creditori e vi sono assoggettate solo per cause privilegiate ed in misura parziale, specificamente determinata. Cfr.: sent. n. 22 del 1969.

    Art. 110 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 411/1990

    Altra decisione
    31 luglio 1990

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza della prospettata questione alla luce della sentenza n. 572/1989 (dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: "nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, delle rendite erogate dall'I.N.A.I.L."). - S. n. 572/1989.

    Art. 110 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 545 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1973 al 28 dicembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 572 ( in G.U. 1a s.s. 27.12.1989 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilita' per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art110 · fonte del testo

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