Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice

civile, degli artt. 705 del codice di procedura civile e 55, comma

primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 6 aprile 1991 dal Pretore di Messina - sezione distaccata di

Francavilla di Sicilia nel procedimento civile vertente tra

Santalucia Salvatore e la s.p.a. Fiat Geotech, iscritta al n. 412 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di reintegrazione nel possesso il

Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia,

con ordinanza del 6 aprile 1991, ha impugnato, per contrasto con gli

artt. 3, 24, primo comma, e 42 della Costituzione, gli artt. 1168

cod. civ. e 705 cod. proc. civ., nonché l'art. 55, comma primo, cod.

proc. pen. in relazione ai due precedenti.

La vicenda da cui trae origine la controversia è la seguente. La

s.p.a. Fiat Geotech ha concesso in leasing a un terzo, estraneo al

processo, un bene mobile non registrato di rilevante valore

(precisamente una ruspa). Il locatario non solo ha pagato il

corrispettivo con assegni a vuoto, ma ha pure venduto la macchina

all'odierno ricorrente, Salvatore Santalucia, il quale a sua volta ha

rilasciato assegni a vuoto per la maggior parte del prezzo pattuito.

La società proprietaria, essendo stata la ruspa trovata incustodita

nel greto di un torrente, ne ha ripreso il possesso, spogliandone il

terzo acquirente. Questi ha promosso azione civile di spoglio e

inoltre ha sporto denuncia di furto. Secondo le norme anteriori al

nuovo codice di procedura penale, il Pretore penale ha provveduto a

inviare comunicazioni giudiziarie alla società locatrice per il

reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, al locatario e

al terzo acquirente per concorso in truffa ai danni della prima, e al

terzo acquirente anche per simulazione di reato in ordine alla

denuncia di furto.

Gli artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ. sono ritenuti

illegittimi, in primo luogo, perché non limitano la tutela

possessoria a una funzione di difesa della proprietà, ma la

concedono anche al possessore non proprietario contro il

proprietario, impedendo a quest'ultimo di difendere le proprie

ragioni; in secondo luogo, perché, concedendo la tutela possessoria

anche a chi possiede per effetto della commissione di reati contro il

patrimonio, non consentono al giudice di impedire che i detti reati

vengano portati a conseguenze ulteriori in danno del proprietario.

In connessione con questo secondo motivo, è impugnato altresì

l'art. 55 cod. proc. pen. perché non attribuisce anche al giudice

civile nel processo possessorio le funzioni ivi previste di polizia

giudiziaria.

Il giudice remittente lamenta che nella specie le norme impugnate

gli impongono di ordinare la reintegrazione del ricorrente nel

possesso, sebbene abbia ammesso la propria mala fede al momento

dell'acquisto e sia evidente la truffa ordita a danno del

proprietario; che l'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 705

cod. proc. civ. come condizione affinché il convenuto in un giudizio

possessorio possa proporre giudizio petitorio, metterebbe il

ricorrente in grado di alienare il bene a terzi di buona fede, con

conseguente perdita della proprietà da parte della resistente; che

gli atti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni compiuti da

quest'ultima sono sufficientemente sanzionati dall'art. 392 cod.

pen., mentre la tutela civile, con l'accennato rischio di ridurre la

pretesa della resistente a una mera azione di risarcimento dei danni

contro persone insolvibili, appare sproporzionata e incompatibile con

la garanzia costituzionale della proprietà.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata.

In ordine alla prima questione l'Avvocatura osserva che essa

contraddice l'essenza stessa della tutela possessoria, la quale opera

indipendentemente dalla questione della proprietà, essendo fondata

sull'interesse pubblico al ristabilimento dell'ordine sociale violato

dall'autore dello spoglio. Perciò il giudice chiamato a pronunciarsi

su un'azione di reintegrazione deve limitarsi ad accertare la

pregressa situazione di possesso dell'attore e l'intervenuto fatto

dello spoglio, lasciando da parte la questione del diritto al

possesso. Per la stessa ragione risulta infondata anche la seconda

questione, relativa all'art. 55 cod. proc. pen., posto che tutela

penale e tutela civile operano su piani separati e non reciprocamente

condizionantisi, salva l'adozione della misura del sequestro in sede

penale.

Quanto al divieto di cumulo del giudizio possessorio col

petitorio, sancito dall'art. 705 cod. proc. civ. nei confronti del

convenuto, l'Avvocatura nega che possa ritenersi in contrasto col

diritto di difesa, col principio di eguaglianza e con la tutela

costituzionale della proprietà, e all'uopo richiama le

argomentazioni della sentenza n. 41 del 1974 di questa Corte, che ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma da

ultimo citata. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di

Sicilia è sollevata questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ.:

a) in via primaria, in quanto "concedono la tutela possessoria

al possessore non proprietario contro il proprietario e impediscono a

quest'ultimo di eccepire e così difendere il diritto di proprietà,

per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost.";

b) in via secondaria e in riferimento ai medesimi parametri,

nella parte in cui concedono la tutela possessoria al possessore non

proprietario contro il proprietario nell'ipotesi in cui, trattandosi

di bene mobile non registrato, lo spogliato ne sia venuto in possesso

mediante un reato contro il patrimonio.

In connessione con la questione sub b) è impugnato anche l'art.

55, comma primo, cod. proc. pen., "nella parte in cui,

irrazionalmente discriminando tra pubblico ministero e polizia

giudiziaria da un lato e giudice civile dall'altro, non consente al

giudice del giudizio possessorio di impedire che i reati, il cui

prodotto o profitto è rappresentato dal bene oggetto dello spoglio,

siano portati ad ulteriori conseguenze a danno del proprietario".

2. - Le prime due questioni devono essere corrette, alla stregua

della motivazione, e unificate. La questione sub a) prospetta una

sentenza radicalmente ablativa del divieto di cumulo del giudizio

possessorio col petitorio, sul riflesso che "la tutela possessoria è

costituzionalmente giustificata (solo) nella misura in cui accorda

una tutela rapida al proprietario", cioè in base alla premessa di

una pretesa illegittimità costituzionale del principio di autonomia

del possesso rispetto alla proprietà, sul quale si fonda la tutela

possessoria intesa come tutela separata da quella della proprietà.

La premessa è insostenibile sia sotto il profilo del principio di

razionalità (art. 3 Cost.), perché la tutela possessoria risponde

all'esigenza di ordine pubblico che siano prontamente ripristinate

situazioni soggettive di fatto arbitrariamente modificate da un terzo

senza previo accertamento, giudiziale o negoziale, dello stato di

diritto; sia sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa

(art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.), perché

la tutela possessoria, avendo carattere interinale, non priva il

proprietario della tutela giurisdizionale del suo diritto, ma

soltanto la rinvia a un giudizio successivo, e d'altro lato

avvantaggia lo stesso proprietario consentendogli, quando subisca

spoglio o molestie nel possesso, di fruire di un rimedio rapido, che

non richiede la prova del diritto.

Se questa è la ratio della tutela autonoma del possesso e del

correlativo divieto processuale al convenuto di invocare il proprio

diritto di proprietà, sul piano della legittimità costituzionale si

pone la questione più limitata - chiaramente individuata nella parte

motiva dell'ordinanza di rimessione, ma non con altrettanta chiarezza

tradotta nel dispositivo - se il detto divieto sia conforme ai

parametri costituzionali richiamati nell'ipotesi in cui

dall'esecuzione del provvedimento possessorio deriverebbe o potrebbe

derivare (secondo un giudizio di pericolo) un danno irreparabile al

convenuto che sia proprietario o titolare di altro diritto in ordine

alla cosa.

La questione è riferibile alle cose mobili e immobili, non

soltanto alle prime come adombra in linea subordinata il giudice a

quo, ed è indipendente dalla circostanza che lo spogliato abbia

conseguito il possesso come frutto di un reato contro il patrimonio.

Essa investe esclusivamente l'art. 705, primo comma, cod. proc. civ.,

non anche l'art. 1168, quarto comma, cod. civ., la cui disposizione,

secondo la dottrina più accreditata, è un relitto storico privo di

fondamento positivo, essendo collegata a un modus procedendi (il

possessorium summariissimum degli antichi statuti piemontesi) non

previsto dal codice di rito. Comunque, pur ammesso che abbia tuttora

un qualche significato normativo, l'ultimo comma dell'art. 1168 non

si presta a formare oggetto, insieme con l'art. 705 cod. proc. civ.,

di una sentenza di illegittimità costituzionale costitutiva di un

limite al potere-dovere del giudice di ordinare la reintegrazione

senza ascoltare le eccezioni petitorie eventualmente opposte dal

convenuto. Nei termini della norma del codice civile il limite non

potrebbe atteggiarsi se non come legittimazione del convenuto, nel

caso sopra ipotizzato, a far valere un diritto al possesso nel

medesimo giudizio in via di eccezione riconvenzionale, in deroga alle

regole (ordinarie) di competenza e di procedura che governano i

giudizi petitori.

Una simile innovazione esula dai poteri della Corte, onde, in

relazione all'art. 1168, ultimo comma, cod. civ., la questione va

dichiarata inammissibile.

Inoltre, poiché per i beni immobili la tutela contro lo spoglio

è ripartita tra l'azione di reintegrazione e l'azione di

manutenzione (a parte la difficoltà di stabilire il discrimine, dal

momento che la giurisprudenza ha praticamente cancellato nell'art.

1168 il requisito della violenza), la questione deve coinvolgere

anche la forma di tutela possessoria prevista dall'art. 1170, cioè

l'intero campo di applicazione dell'art. 705 cod. proc. civ. È

appena il caso di rammentare che il requisito di pregiudizialità

della questione di legittimità costituzionale non significa che essa

abbia carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del

giudizio a quo: stabilita la rilevanza, la Corte è investita della

questione in generale, nei limiti dell'impugnazione.

3. - Così definita, la questione è fondata in riferimento agli

artt. 3 e 24, primo comma, Cost.

Nell'alveo della tradizione del diritto romano comune il giudizio

possessorio è organizzato dalla legge come procedimento speciale,

con una prima fase di tipo interdittale improntata alle forme del

processo cautelare, e con un carattere complessivo di celerità. La

cognizione sommaria del giudice è giustificata dall'urgenza di

intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose

alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma è costruita in

modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla

(o alla) cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà

riparo il successivo giudizio petitorio.

Con questa concezione non è coerente - e perciò contrasta col

principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost. - l'assolutezza del

divieto di invocare il proprio diritto che l'art. 705 impone al

convenuto, impedendogli non solo la proposizione di eccezioni ex iure

proprio nello stesso processo possessorio, ma anche, fino a quando il

processo non sarà conchiuso e la decisione eseguita, la proposizione

di un separato giudizio petitorio davanti al giudice competente. La

norma non tiene conto che, secondo la ratio sottesa ai procedimenti

regolati dagli artt. 703 sgg. cod. proc. civ., l'autonomia della

tutela possessoria è bilanciata, e quindi limitata, dalla condizione

che il pregiudizio arrecato al convenuto possa essere riparato

mediante un altro giudizio.

Quando si tratta di cose mobili non registrate, un pregiudizio

definitivo e irrimediabile incombe soprattutto (ma non solo) quando

lo spogliato risulti essere un ladro, un ricettatore, un ritrovatore

infedele o, come nella specie, un indiziato di truffa. Rientrato in

possesso della cosa, in esecuzione della sentenza di reintegrazione,

egli potrà alienarla a un terzo di buona fede, che ne diventerà

proprietario in virtù dell'art. 1153 cod. civ., applicabile anche

alle cose rubate o smarrite.

In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio

arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella

costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la

decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il

convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo

giudizio petitorio, aveva diritto di costruire. Qui l'irrazionalità

della deroga portata dal divieto dell'art. 705 al principio di

economia processuale (dolo facit qui petit quod mox redditurus est)

è talmente evidente che in passato la Corte di cassazione, con

giurisprudenza pretoria, non esitò ad ammettere in qualche occasione

che l'azione possessoria potesse essere paralizzata dall'esercizio

contemporaneo, in separato giudizio, di un'azione petitoria, con

conseguente sospensione dell'ordine di demolizione, anche allo scopo

- aggiunse la Corte - di evitare all'economia nazionale "un inutile

spreco di ricchezza" (cfr. Cass. 29 gennaio 1929, n. 405). Sotto

quest'ultimo profilo si può notare una incoerenza sistematica tra

l'art. 705 cod. proc. civ. e la disciplina dell'esecuzione in forma

specifica degli obblighi di non fare prevista dall'art. 2933 cod.

civ., il quale vieta che sia ordinata la distruzione di ciò che è

stato fatto in violazione dell'obbligo, "se la distruzione della cosa

è di pregiudizio all'economia nazionale".

4. - Nei casi di irreparabilità del danno inflitto all'avente

diritto, l'esecuzione del provvedimento possessorio, cui è

subordinata dall'art. 705 la proposizione del giudizio petitorio,

frustra questo giudizio, o consentendo che nel frattempo il

proprietario venga privato del diritto per effetto della regola

"possesso vale titolo" o riducendo l'esito del giudizio al

riconoscimento della facoltà di ricostruire ciò che in precedenza

egli era stato costretto a demolire. Si rende così manifesta anche

la violazione dell'art. 24 Cost., non essendo qui possibile sostenere

che la tutela possessoria non preclude la tutela giurisdizionale del

diritto del convenuto, ma soltanto la differisce a un giudizio

successivo.

5. - La questione sopra indicata al punto 1, sub c) è infondata.

Le funzioni previste dall'art. 55, comma primo, cod. proc. pen.

sono funzioni di polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne

l'estensione al giudice civile investito di una domanda di

reintegrazione nel possesso. La ratio di questa forma di tutela

possessoria esclude ogni rilevanza, ai fini della decisione sulla

domanda, del modo con cui lo spogliato è venuto in possesso della

cosa, e quindi esclude che il giudice possa, anche solo incidenter

tantum, accertarne l'origine criminosa. Né si può pensare che,

avendo notizia di tale origine, egli possa essere legittimato a

chiedere al giudice competente di disporre il sequestro penale della

cosa, tale misura non essendo utilizzabile per impedire che il reato

venga portato a conseguenze ulteriori, né a fini di tutela cautelare

del diritto del soggetto offeso, ma soltanto ai fini

dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale.

Del resto, qualora il possesso di chi domanda la reintegrazione

risulti frutto di un reato a danno del convenuto-proprietario, si

concreta un caso in cui, in virtù della dichiarazione di

illegittimità costituzionale che si va a pronunciare, il convenuto,

che dimostri il suo diritto, potrà chiedere il sequestro giudiziario

del bene ai sensi dell'art. 670 cod. proc. civ.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo

comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione

del giudizio petitorio alla definizione della controversia

possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o

possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto;

Dichiara inammissibile la questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 1168 cod. civ., sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost., dal Pretore di Messina -

sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata

in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55, comma primo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento

ai medesimi parametri, dal nominato Pretore con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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