[1]Gli avvocati, i procuratori e coloro che, a termini di legge, sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero,

[2]In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali;

[3]In una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori.

[4]Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'autorita' giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene commessa la difesa, colla procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art56 · fonte del testo

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