Art. 514 c.p.c. — Cose mobili assolutamente impignorabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1971 al 1 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

  • 1)le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • 2)((l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;))
  • 3)i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • 4)gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
  • 5)le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  • 6)le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Testo in vigore dal 20 giugno 1971 al 1 marzo 2006

CautelariRiferimenti da riesaminare · versione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 414/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione dell'ordinanza che propone la questione stessa. - V., 'ex plurimis', O. nn. 435 e 229/1996; S.n. 79/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 514 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 492/1990

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1990

    Non è irragionevole, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, che il legislatore, alla cui esclusiva discrezionalità spetta l'individuazione dei beni pignorabili, non abbia compreso il televisore tra i beni assolutamente impignorabili. Al riguardo, tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale assunta da alcuni beni dall'ultima modifica legislativa in materia ad oggi, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili, in modo da renderlo più aderente a tale evoluzione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 Cost.). - O. n. 60/1971.

    Art. 514 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma, e 830, ultimo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimi…

    Art. 826 c.c. · Art. 828 c.c. · Art. 830 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1971. 6 parole tolte, 65 parole aggiunte.

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, tolto: gli aggiunto: i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina aggiunto: unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore tolto: e aggiunto: ed alle persone della sua famiglia tolto: che convivono con lui aggiunto: con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art514 · fonte del testo

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