Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e, qualora tale soluzione risulti impercorribile, non potendo comunque disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. In sede di scrutinio, poiché le norme della CEDU si collocano ad un livello sub-costituzionale, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare se una norma convenzionale si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione, nel qual caso, peraltro eccezionale, dovrà essere esclusa l'idoneità della stessa norma convenzionale a integrare il citato parametro. Sui rapporti tra norme della CEDU e ordinamento costituzionale italiano, nonché sulle condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale di una norma interna contrastante con una norma convenzionale e sui limiti del sindacato demandato alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze n. 317/2009, n. 311/2009, n. 239/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.
Art. 4 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
È inammissibile, per il tardivo deposito del relativo atto, l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, la legittimità dell'articolo 2- bis , comma 6- bis , della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2- ter , comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965. Invero, l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, del 4 aprile 2012 e l'atto di intervento è stato depositato il 3 maggio 2012, oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, al quale la giurisprudenza di questa Corte riconosce natura perentoria. - Sulla natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 81 del 2012.
Art. 2-bis ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 2- ter , undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d ), numero 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso». Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione fa riferimento alla violazione - oltre che dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111 Cost. - dell'art. 24, primo comma, Cost.: ma quest'ultimo riferimento non è accompagnato da alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 6 e 10, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli artt. 2- ter , commi 1 e 3, e 3- ter , comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, debbano svolgersi - tanto in primo grado che in appello - con rito camerale, non consentendone così la trattazione in udienza pubblica in presenza di una richiesta degli interessati. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 93 del 2010, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione del medesimo parametro evocato dall'odierno rimettente, l'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965, «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica». Con tale dichiarazione di illegittimità costituzionale - riferendosi essa ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione tanto personali che patrimoniali ed al di là del più ampio complesso di disposizioni oggi coinvolte nello scrutinio - risulta rimossa dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , la norma contro cui si rivolgono le censure del giudice a quo , con la conseguenza che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Tale profilo di inammissibilità è poi assorbente rispetto a quello, pur riconoscibile, che deriva dal difetto di rilevanza, nel giudizio a quo , della questione concernente il giudizio di primo grado, non risultando dall'ordinanza di rimessione che sia stata formulata nel precedente grado di giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento. - Per ipotesi di manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, v., ex plurimis , le richiamate ordinanze n. 306 e n. 78 del 2010 e, con riguardo a questione analoga a quella in esame, sentenza n. 80 del 2011.
Art. 4 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 117 cost.
È inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, concernente il difetto di pubblicità delle udienze di prevenzione nei gradi di merito. La norma per questo verso censurata - vale a dire, quella che non consente agli interessati di chiedere che, davanti ai tribunali e alle corti d'appello, il procedimento di prevenzione si svolga in forma pubblica - è già stata rimossa dall'ordinamento da precedente declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia ex tunc . V. citata sentenza n. 93/2010.
Art. 4 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 117 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, 2 42, secondo comma, della Costituzionale, dell’art. 2-ter, ter, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni, di cui non sia provata la legittimi provenienza, in caso di contestuale rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale che era però presente al momento dell’acquisto dei beni. La Corte, infatti, ha già chiarito che nel sistema legislativo della prevenzione antimafia le misure patrimoniali normalmente accedono a quelle personali, e che il legislatore è rimasto comunque ancorato al principio, secondo cui le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano e che siano avvantaggiati dal loro reimpiego, nell’ambito di attività delittuose. Con particolare riferimento alla confisca ha precisato che tale misura, a differenza del sequestro, “comporta conseguenze ablatorie definitive” sempre che “i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall’altro, siano già stati definitivamente accertati”. Ne consegue che l’intervento richiesto alla Corte non si collocherebbe all’interno del sistema legislativo vigente, ma rappresenterebbe una innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale, la quale, in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalità delle leggi. - V. sentenza citata n. 335/1996 e ordinanza n. 721/1988.
Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, comma 7, l. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), (nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona interessata il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengano esser frutto di attività illecite o costituirne il reimpiego), sollevata con riferimento agli artt. 3, 42 e 112 Cost., in quanto - posto che, pur in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata (allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale), il legislatore è rimasto comunque fermo nel richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata - la pronuncia di incostituzionalità richiesta non si collocherebbe all'interno del sistema legislativo vigente al fine di razionalizzare gli elementi costitutivi alla luce dell'art. 3 Cost., ma rappresenterebbe un'innovazione conseguente a una scelta di politica criminale, la quale in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalità delle leggi. - Sent. n. 465/1993; ord. n. 781/1988. red.: S. Di Palma
Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 112 cost.
La questione di costituzionalità sollevata denunciando l'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale che, in caso di confisca a favore dello Stato di beni dell'indiziato mafioso, consentano ai creditori - per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del prevenuto - di conservare sui beni confiscati la garanzia patrimoniale dei loro crediti, mira ad una pronuncia additiva cui non corrisponde una soluzione obbligata, ma una pluralità di possibili interventi variamente articolati, vuoi sul piano strettamente processuale (concedendo ai creditori di agire nell'ambito del procedimento di prevenzione e/o della procedura fallimentare), vuoi sul piano sostanziale (rendendo la confisca inopponibile ai creditori ovvero contrapponendo ad essa altri fatti giuridici), onde il risultato additivo richiesto esula dal potere decisorio della Corte, implicando discrezionalità legislativa. (Inammissibilità - alla stregua della sua prospettazione - della questione di costituzionalità dell'art. 2 ter, comma quinto, L. n. 575 del 1965, come modificato e integrato dall'art. 14, L. n. 646 del 1982, nonché dello stesso art. 2 ter, comma terzo, L. n. 575 cit., e dell'art. 4, d.l. n. 230 del 1989, convertito in L. n. 282 del 1989). - Su questione analoga (risolta, invece, nel senso della manifesta inammissibilità per indeterminatezza dell' oggetto e genericità nell'indicazione delle situazioni pregiudicate e dei rimedi auspicati), v. O. n. 455/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 14 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 27 cost. · Art. 25 cost.
L'impugnata disposizione dell'art. 2 ter, sesto comma, delle norme contro la mafia contenute nella legge n. 575 del 1965 e successive modifiche, in base alla quale - secondo l'interpretazione letterale seguita dal giudice rimettente - i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale (nella specie: sorveglianza speciale) possono essere adottati, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione, è coerente con la incensurabile scelta del legislatore che esclude in via di principio (con le sole eccezioni rappresentate dai commi settimo ed ottavo dello stesso articolo) la possibilità dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure di prevenzione personali. Pertanto - a parte le difficoltà che incontrerebbe l'ipotesi di una addizione deteriore nella materia 'de qua' - i lamentati inconvenienti derivanti - dato il maggior tempo richiesto per verificare la consistenza e la legittima provenienza dei beni appartenenti al prevenuto - dal suddetto sbarramento temporale, non possono ritenersi tali da configurare una irragionevolezza rilevante sul piano della costituzionalità. Il che non toglie però - pur dovendosi sottolineare l'esigenza di una risistemazione e di un coordinamento in sede legislativa - che il problema sollevato è suscettibile di essere affrontato e risolto attraverso la possibile opzione per una interpretazione sistematico-finalistica della normativa, non esclusa espressamente dal dato letterale, che, mentre assume la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, consente di utilizzare per la irrogazione della confisca il termine più lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter (un anno più un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575). - Su questione sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., nei confronti della medesima norma, v. ord. (di manifesta inammissibilità) n. 721/1988.
Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., con ordinanza del 29 dicembre 1983 del Tribunale di Catanzaro - dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Così deciso…
Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 14 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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9 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2010 al 13 ottobre 2011. 1073 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'articolo precedente. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalita' al fine dell'accertamento di tali diritti, nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale puo', con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilita'. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita' a legislazione vigente. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1 del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. Agli stessi fini il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione. Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
tolto: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
tolto: b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2ter · fonte del testo
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