Art. 412-quater c.p.c. — Altre modalità di conciliazione e arbitrato

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[1]Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.

[2]Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

[3]La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.

Testo in vigore dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 412-quater c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12525/2026

    4 maggio 2026

    Nelle procedure arbitrali previste dall'art. 412 quater c.p.c., ove le parti non abbiano pattuito il compenso per i rispettivi arbitri e, pertanto, neppure il lodo statuisca sulle spese di lite, l'obbligo di pagamento del compenso deve ritenersi assoggettato alla regola della solidarietà, per cui ciascuna delle parti risponde per l'intero, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c., in ragione del mandato oneroso collettivo da cui origina il rapporto con gli arbitri, mentre la ripartizione prevista dall'art. 412 quater cit., al comma 11, ha una valenza puramente interna.

    Art. 412-quater c.p.c. · Art. 814 c.p.c. · Art. 1293 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 26 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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