Art. 367 c.p.c. — Sospensione del processo di merito
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[1]((Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.
[2]Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
