Art. 367 c.p.c. — Sospensione del processo di merito

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[1]Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 primo comma e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

[2]Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 241/2000

    Questione inammissibile
    23 giugno 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 125, e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 31 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 125 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 293/1984

    Illegittimità dichiarata
    19 dicembre 1984

    Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

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  • Sentenza n. 294/1984

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1984

    Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

    Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 48 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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