Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di

Catania, sul ricorso proposto dall'"Euro Tour Viaggi" contro il

Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritta al n. 843 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, con

ordinanza del 30 settembre 1998 (R.O. n. 843 del 1998), all'esito di

un'udienza (presidenziale) di comparizione delle parti, fissata a

seguito della proposizione di un regolamento di competenza da parte

dell'amministrazione resistente, ha sollevato le seguenti questioni

di legittimità costituzionale: a) in via principale, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), ad

eccezione dell'ultimo periodo del primo comma, secondo cui

"l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio", in

quanto, configurando il regolamento di competenza quale rimedio

preventivo devoluto alla cognizione incidentale del Consiglio di

Stato e sottraendo al giudizio del giudice di primo grado la

corrispondente eccezione processuale di parte, si porrebbe in

contrasto con gli articoli 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24

della Costituzione; b) in via subordinata, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge 6

dicembre 1971, n. 1034, in quanto, non riconoscendo al giudice di

primo grado il potere di impedire la sospensione del processo quando

il regolamento di competenza risulti manifestamente inammissibile o

manifestamente infondato (così come previsto in materia di

regolamento preventivo di giurisdizione nel processo civile

dall'art. 367 cod. proc. civ.), si porrebbe in contrasto con gli

articoli 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24 della Costituzione;

che l'ordinanza anzidetta è stata pronunciata nell'ambito di

un giudizio in cui la fase cautelare si era già esaurita, essendo

stata accolta la domanda di sospensione con provvedimento non

appellato dalla resistente amministrazione, che, prima della

fissazione dell'udienza di merito, ha proposto rituale regolamento di

competenza;

che il ricorrente non ha aderito all'eccezione di

incompetenza ed ha chiesto al Presidente del Tribunale di pronunciare

un provvedimento che esplicitamente impedisse la sospensione del

giudizio, poiché l'istanza era palesemente inammissibile ed

infondata, assumendo l'applicabilità nel processo amministrativo di

una regola conforme a quella posta dall'art. 367 cod.proc.civ.; in

subordine, ha chiesto che fosse sollevata la questione di

legittimità costituzionale;

che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale,

all'esito di un'udienza fissata davanti a sé, ha sollevato le

predette questioni di costituzionalità, disponendo l'immediata

sospensione del processo;

che il giudice a quo ha ritenuto, anzitutto, che la tesi

dell'immediata applicazione dell'art. 367 cod. proc. civ. al processo

amministrativo, sostenuta dal ricorrente (resistente rispetto al

regolamento di competenza), non potesse essere accolta, ed ha,

quindi, rigettato l'eccezione di inammissibilità ed infondatezza del

regolamento, per prendere in esame i profili che riguardano la

costituzionalità dell'art. 31 della legge n. 1034 del 1971;

che, in particolare, il Presidente del Tribunale

amministrativo regionale ha ravvisato ragioni sufficienti per

sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31 in tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quella che

si desume dall'ultimo periodo del primo comma, secondo cui

l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio. In via

subordinata, ed in aderenza alle richieste della parte privata

ricorrente, il Presidente ha, altresì, sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, nella parte

in cui non prevede il potere del giudice di impedire la sospensione

del processo qualora il regolamento di competenza sia manifestamente

inammissibile o infondato;

che le dedotte questioni, secondo il giudice a quo sarebbero

entrambe rilevanti, poiché, in caso di rispettivo accoglimento,

sarebbe concesso al tribunale di decidere con sentenza sulla

questione di competenza ovvero al tribunale (o al presidente) di

decidere con apposita ordinanza che il processo non rimanga sospeso,

in coerenza con quanto dispone l'art. 367 cod. proc. civ.; la

rilevanza nel giudizio sarebbe, per altro verso, confermata dalla

circostanza che le questioni riguarderebbero norme processuali

direttamente applicabili in una determinata fase del processo;

che ciò spiegherebbe - sempre secondo l'ordinanza di

rimessione - anche la competenza del Presidente del Tribunale

amministrativo regionale a promuovere il giudizio di legittimità

costituzionale: la costituzionalità delle norme processuali che

regolano una determinata fase del giudizio dovrebbe necessariamente

essere esaminata e sollevata dal giudice che viene adìto prima che

tali norme vengano applicate dal medesimo organo giurisdizionale,

senza che si possa ammettere un differimento ad una fase in cui esse

abbiano ormai avuto piena e definitiva applicazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione, illustrando ampiamente le proprie tesi

difensive.

Considerato che giova premettere, al fine di inquadrare nel

sistema la norma denunciata, che nel processo amministrativo la

competenza per territorio è derogabile in base ad "accordo" delle

parti, mentre è escluso che il giudice adìto possa rilevare di

ufficio l'incompetenza territoriale e decidere sulla competenza

stessa, essendo rimessa la relativa questione alla eccezione della

parte resistente o interveniente, sottoposta a ristretti termini di

decadenza per esigenze di speditezza processuale e di definizione in

limine delle questioni di competenza per territorio, sottratte al

regime delle impugnazioni in appello (articoli 31 e 32 della legge 6

dicembre 1971, n. 1034);

che la decisione sulle eccepite questioni di ripartizione

della competenza territoriale tra tribunale amministrativo regionale

sedente nel capoluogo e sezioni staccate è attribuita al presidente

del tribunale amministrativo regionale sentite le parti che ne

facciano richiesta (art. 32 della legge n. 1034 del 1971, ipotesi al

di fuori della presente fattispecie); che, invece, il regolamento

della competenza territoriale tra i tribunali amministrativi

regionali è attribuito, in caso di disaccordo tra le parti, al

Consiglio di Stato (la cui decisione è destinata ad avere effetti

vincolanti per gli stessi Tar), essendo la stessa legge a disporre

una sospensione dei processi e un obbligo di trasmissione di ufficio

degli atti a cura della segreteria del Tar al Consiglio di Stato,

senza l'esigenza di provvedimento decisorio del giudice (art. 31,

quinto comma, della legge n. 1034 del 1971); mentre "se tutte le

parti siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro Tribunale

amministrativo regionale, il Presidente cura" (nell'esercizio di

poteri organizzatori e di sovraintendenza degli uffici amministrativi

di segreteria), "su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli

atti del ricorso a tale tribunale regionale" (art. 31, quarto comma);

che le questioni di legittimità costituzionale sono

manifestamente inammissibili in quanto sollevate in una fase - per di

più presidenziale - non prevista espressamente dalla legge in caso

di disaccordo tra le parti, e priva - secondo l'ordinamento del

processo amministrativo - di qualsiasi potere decisorio in ordine

alla competenza dell'adito Tar, laddove in ogni caso, anche a seguito

di eliminazione della norma denunciata, ogni determinazione sulla

competenza sarebbe riservata successivamente ad organo collegiale in

sede di decisione preliminare alla definizione del giudizio nella

fase di merito;

che, anche sotto il profilo della sospensione del processo e

dell'esame delle questioni pregiudiziali ed eccezioni proposte dalle

parti, deve escludersi uno spazio decisorio del giudice nella fase in

cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale

della norma, della cui applicazione doveva essere ritualmente

investito il Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza

(una volta che questo sia stato proposto e che manchi l'accordo tra

le parti e quindi si sia prodotta ex lege la sospensione del

processo) o il tribunale amministrativo regionale adito,

eventualmente dopo la decisione sulla competenza da parte del

Consiglio di Stato, ove si ritenesse la possibilità di contestare,

in sede di esame delle questioni preliminari al merito, la

vincolatività e l'intero sistema di determinazione della competenza

territoriale;

che la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale proposte in via incidentale presuppone che il giudice

che le solleva debba in quel momento processuale fare applicazione

della norma denunciata, nell'esercizio di funzioni giurisdizionali

(istruttorie o decisionali che siano) di cui sia investito, con

poteri di risolvere quell'aspetto anche solo procedimentale o

preliminare, necessario per la prosecuzione e definizione del

giudizio; ipotesi che non si realizza nel caso in esame.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali),

sollevate, in riferimento agli articoli 3, 125, e 24 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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