Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo

comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n.

1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996

dal giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra

Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro, iscritta al n. 490

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del l'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile, nel quale i convenuti erano

rimasti contumaci, il giudice di pace di Trani, con ordinanza in data

25 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione

all'art. 215, primo comma, numero 1, dello stesso codice, nella

parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio

ordinario innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro,

l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in

comunicazione.

Il rimettente, dopo aver premesso che la Corte costituzionale, con

sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, ha dichiarato la parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura

civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1 del medesimo

codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace

del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura

privata nei procedimenti di cognizione ordinaria, e che, con sentenza

n. 214 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba

contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che

l'attore offre in comunicazione, osserva che l'art. 318, primo comma,

del codice di procedura civile, avente ad oggetto il contenuto della

domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, riproduce

esattamente il disposto del primo comma dell'art. 313, nel testo

anteriore alla riforma del codice di procedura civile, introdotta con

le leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374, e si

pone anch'esso in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in

quanto non consente al contumace la possibilità di conoscere le

scritture prodotte dall'attore contestualmente alla sua costituzione

in giudizio e non indicate nell'atto introduttivo. Considerato in diritto

1. - Il giudice di pace di Trani ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura

civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, del

medesimo codice, nella parte in cui non prevede che l'atto

introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere,

tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre

in comunicazione.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte già dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 313,

primo comma, del codice di procedura civile, che, nel testo anteriore

alle leggi n. 353 del 1990 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile) e n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace),

disciplinava il contenuto della domanda nel procedimento davanti al

pretore e al conciliatore, in quanto, pur determinandosi, nei

confronti del contumace, l'effetto del riconoscimento tacito della

scrittura privata, ex art. 215, primo comma, numero 1, del codice di

procedura civile, la indicata disposizione non garantiva "alla

controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che

l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio"

(sentenza n. 214 del 1991), e si poneva, per tale ragione, in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Il legislatore della riforma, senza tener conto della predetta

decisione, ha tralatiziamente riprodotto il testo della citata

disposizione trasfondendolo nell'attuale art. 318 del codice di

procedura civile, che regola il contenuto della domanda nel

procedimento davanti al giudice di pace, ed ha quindi omesso di

prescrivere che nell'atto introduttivo sia fatta menzione della

scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

La norma denunciata non può, pertanto, sottrarsi alla declaratoria

di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della

Costituzione, per il medesimo motivo enunciato nella ricordata

sentenza n. 214 del 1991. Infatti non vi sono ragioni per

differenziare, ai fini della conoscibilità della scrittura privata,

il procedimento innanzi al giudice di pace (così come in passato

quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al

tribunale e al pretore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba

contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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